F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 4) RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 28 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 26 giugno 2008 4) RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008) Con il presente appello la F.C. Interfive Vigevano impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008) al calciatore Granata Gabriele la sanzione della squalifica per tre giornate “perché,a gioco fermo,colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto”, in occasione della gara Interfive Vigevano/Futsal San Biagio 1995 del 9.2.2008. In particolare deduce che “qualsiasi eventuale contatto fra il Granata “ e l’altro giocatore non sarebbe avvenuto a gioco fermo in base ad un filmato allegato al reclamo. Il reclamo va respinto, poiché, premesso che il referto arbitrale afferma in modo chiaro che il fatto si è verificato a gioco fermo, non esiste alcuna norma che prevede la possibilità di utilizzare i filmati a fini probatori in fattispecie come questa ed al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma di riferimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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