F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. VIRTUS MONTECASTELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MONTECASTELLI/VIRTUS GUALDO CALCIO ASD DEL 9.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. VIRTUS MONTECASTELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MONTECASTELLI/VIRTUS GUALDO CALCIO ASD DEL 9.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008)
All’esito dell’incontro Virtus Montecastelli/Virtus Gualdo Tadino, disputata il 9.1.2008 e valevole per il Campionato di Serie B – Girone E del Calcio a 5, la società ospitata avanzava rituale reclamo al Giudice Sportivo Nazionale denunciando l’avvenuta utilizzazione, nelle fila dell’avversaria di un calciatore, tale Lombardi Maceira Leonardo, di nazionalità brasiliana, in posizione irregolare non avendo richiesto il “transfert internazionale” prescritto dall’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.. A tal uopo produceva una documentazione rilasciata dalla Federazione Paranense di Calcio a 5 dalla quale risultava che il Lombardi era stato tesserato con una società sportiva della sua città natale, A.A.B.B. Curitiba, dal 2004 fino al 2007. All’accoglimento del reclamo si opponeva la Virtus Montecastelli assumendo genericamente che il Lombardi, come da dichiarazione da lui sottoscritta, non era mai stato tesserato con alcuna società brasiliana. L’organo adito, svolte le opportune indagini e acquisite informazioni dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., da cui si evinceva che il calciatore risultava tesserato con la Virtus Montecastelli a far data dal 14.1.2008, di guisa che non poteva essere regolarmente impiegato nella gara del 9.1.2008, accoglieva il ricorso comminando al sodalizio predetto la punizione sportiva prevista dall’art. 17, comma 1 C.G.S. con il risultato di 0 – 6. Contro siffatta decisione si è rivolta a questa Corte, in termini, la società punita, sostenendo che il primo Giudice aveva errato ne ritenere il 14.1.2008 quale data utile per la validità del tesseramento, in quanto, ai sensi dell’art. 39, comma 3 delle N.O.I.F., al fine di cui sopra, andava tenuto conto della data di deposito della richiesta o di spedizione del plico postale contenente la richiesta; e poiché essa appellante aveva inviato alla F.I.G.C. detta richiesta fin dal 16.11.2007, il tesseramento doveva ritenersi valido, nulla rilevando che la stessa fosse incompleta (priva cioè del certificato di residenza e della sua dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per Federazione estera) in quanto tale incompletezza – peraltro facilmente sanabile con successive produzioni ad integrazione –
configurava soltanto “un’ipotesi di mera irregolarità formale” e non inficiava, almeno seconda una riportata decisione della Commissione Tesseramenti Federale, la validità del vincolo. Ha chiesto, di conseguenza, l’annullamento della delibera gravata. A conclusioni diametralmente opposte è pervenuta la Virtus Gualdo Tadino nelle proprie controdeduzioni; per la parte resistente, infatti, che si avvale di uno specifico precedente giurisprudenziale della Commissione Disciplinare, la richiesta di tesseramento è produttiva di effetti dalla data di decorrenza indicata nel comma 3 dell’art. 39 N.O.I.F., solo nel caso in cui sia corredata da tutta la documentazione richiesta perché soltanto così diventa suscettibile di completa valutazione da parte del competente Ufficio Tesseramenti. Inoltre, asserendo che il Lombardi, benché ancora privo del necessario transfert internazionale, continua ad essere impiegato dalla Virtus Montecastelli in altre gare del campionato, ha sollecitato l’applicazione delle ulteriori sanzioni contemplate dall’art. 17, comma 8 C.G.S.. L’appello non può essere accolto. Per bene definire i termini della vicenda sottoposta al giudizio di questa Corte è bene preliminarmente evidenziare come la medesima abbia, per specifico oggetto, una particolare tipologia di tesseramento, quella di calciatore straniero extracomunitario, già tesserato in favore di società appartenente a Federazione estera (secondo quanto si ricava inoppugnabilmente dalla documentazione, richiamata in narrativa, agli atti) da parte di società, la Virtus Montecastelli, operante nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti. La norma di riferimento, quindi, utile per stabilire quale sia il momento iniziale per l’operatività della richiesta di tesseramento, non è tanto il più volte menzionato comma 3 dell’art. 39 N.O.I.F. che enuncia un mero principio di caratura generica, bensì il successivo art. 40, di più vasto e specifico contenuto, che, in forza del dettato di cui ai commi 6 e 11, si attaglia perfettamente alla materia in esame. Dalla lettura di tali disposizioni si evince, senza possibilità di equivoco, che la richiesta di tesseramento del Lombardi andava corredata contestualmente da apposita documentazione (certificato di residenza del predetto e, stanti i suoi precedenti vincoli sportivi con una società estera, transfert internazionale attestante la sua qualifica di non professionista) e che il tesseramento operava dalla “data di autorizzazione della F.I.G.C.” (comma 11, n. 3 u.p.). In termini diversi, se la documentazione di corredo viene ritenuta dal Legislatore Federale condizione imprescindibile per ottenere il tesseramento richiesto in quanto consente di verificare all’Ufficio Tesseramenti se il calciatore possa o meno svolgere attività agonistica in Italia, è solo al realizzarsi di detta condizione (produzione documentale) che bisogna risalire per stabilire la data di decorso del tesseramento. Criterio, questo, armonico rispetto all’enunciato regolamentare correttamente applicato, nel caso in esame dall’Ufficio Tesseramenti.
Le argomentazione che precedono impongono la reiezione del ricorso. Da ultimo va’ detto che non può darsi accesso alla richiesta di aggravamento della sanzione proposta dalla resistente, vuoi perché nulla prova, in atti, la denunciata violazione disciplinare, vuoi perché ogni iniziativa in tal senso spetta alla Procura Federale cui, a tale scopo, vanno rimessi gli atti per quanto di sua eventuale competenza. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus
Montecastelli di Umbertide (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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