F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOCA S. LAZZARO/MONTICHIARI DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n., 82 del 23.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOCA S. LAZZARO/MONTICHIARI DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n., 82 del 23.3.2008) Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 13.2.2008, irrogava a carico della reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per aver sostenitori della AC Boca San Lazzaro, fatto esplodere nei pressi della pista di atletica un petardo di notevole potenza. La predetta sanzione veniva determinata, come si legge nel provvedimento impugnato, “in considerazione della idoneità di tale condotta a provocare danni all’incolumità fisica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 e dell’art. 14 comma 1 C.G.S.”. Nel reclamo si contesta quanto indicato dall’arbitro nel suo referto sulla circostanza che il petardo sia stato fatto esplodere dai tifosi locali e, sotto altro profilo, l’applicabilità dell’art. 14 comma 1 C.G.S. , affermando che la zona in cui è esploso il petardo è chiusa al pubblico. La Corte ha ritenuto opportuno sentire, per le vie brevi, l’arbitro dell’incontro il quale ha precisato, a chiarimento di quanto scritto nel suo referto, che la zona in cui è scoppiato il petardo non è accessibile al pubblico. In base agli elementi acquisiti, la Corte ritiene di non poter accogliere la doglianza relativa alla non attribuibilità del fatto agli sportivi locali in quanto contraddetta dal contenuto del referto arbitrale. Non ricorre, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 1 C.G.S. in quanto il petardo è stato fatto esplodere in zona non accessibile al pubblico, come precisato dal direttore di gara nel chiarimento fornito direttamente a questa Corte, e quindi va escluso il pericolo per l’incolumità pubblica che costituisce presupposto per l’applicabilità della norma in esame. In definitiva il reclamo va parzialmente accolto escludendo la maggior sanzione applicabile quando ricorre l’ipotesi dell’art. 14 comma 1 C.G.S. e l’ammenda a carico della società ricorrente va ridotta ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Boca San Lazzaro S.r.l. di San Lazzaro di Savena (Bologna) ridetermina la sanzione inflitta in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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