F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELL’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GANJE ENRICO MBONDE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COCUZZA SALVATORE, SEGUITO GARA IPPOGRIFO SARNO/NOCERINA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008
2) RICORSO DELL’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GANJE ENRICO MBONDE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COCUZZA SALVATORE, SEGUITO GARA IPPOGRIFO SARNO/NOCERINA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008 ha inflitto i calciatori Ganje Enrico Mbonde e Cocuzza Salvatore rispettivamente la sanzione della squalifica per tre e due gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Ippogrifo Sarno/Nocerina del 24.2.2008 allorquando il primo, in seguito ad un contatto con un avversario, poi caduto a terra, lo calpestava con un piede sfiorandogli una coscia; il secondo, in reazione ad un fallo, colpiva con una manata al volto l’avversario. Avverso tale provvedimento la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Tanto premesso, gli atti di gara venivano trasmessi a cura della Segreteria della Corte alla reclamante il 28.2.2008 e, nei termini di rito, pervenivano i motivi di reclamo. La difesa del sodalizio appellante, affidava la proprie deduzioni, per ciò che attiene alla posizione di Ganje, essenzialmente alla asserita presenza di circostanze attenuanti [(a) la condotta per cui è causa si originava “in seguito a un contrasto con un avversario, che commetteva fallo su di lui”; b) assenza di volontà lesiva; c) assenza di conseguenze fisiche per l’avversario;c) precedenti favorevole su caso analogo della Corte di Giustizia Federale [(Com. Uff. 73 CGF dell’11.1.208 – A.C. Reggiana 191 S.p.A.)]. Sostanzialmente conforme, poi, a quanto sopra esposto per Ganje, la tesi difensiva assunta in favore dell’altro calciatore, Cocuzza. Concludeva, quindi per la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Ganje e Cocuzza, rispettivamente da tre a due e da due a una giornata effettive di gara. Questi i fatti la Corte osserva come il reclamo proposto non possa trovare accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali, fonte privilegiata in materia sportiva, che entrambi i tesserati abbiano inequivocabilmente posto in essere una “condotta violenta” [cfr art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.] e per ciò congruamente sanzionati dal Giudice di prime cure, il Ganje, con il minimo edittale ivi previsto, il Cocuzza, ( due giornate) con l’applicazione delle previste attenuanti desunte dalle circostanze fattuali riportate in referto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocerina Inferiore (Salerno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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