F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 13/CGF – RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DEL CALCIATORE VANSTRATTAN KEDWELL JESS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO ECONOMICO SOTTOSCRITTA DAL RECLAMANTE E DALLA SOCIETÀ HELLAS VERONA IN DATA 27.6.2007 E CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO E DEL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D dell’8.8.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 13/CGF – RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DEL CALCIATORE VANSTRATTAN KEDWELL JESS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO ECONOMICO SOTTOSCRITTA DAL RECLAMANTE E DALLA SOCIETÀ HELLAS VERONA IN DATA 27.6.2007 E CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO E DEL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D dell’8.8.2007) Con preannuncio di reclamo del 10.8.2007 seguito poi da rituale e tempestivo appello del 13.8.2007 il sig. Vanstrattan Kedwell Jess impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Tesseramenti che aveva dichiarato nulla la risoluzione consensuale di contratto del 27.6.2007, intercorsa tra la società Hellas Verona F.C. S.p.A. e lo stesso calciatore e per l’effetto aveva dichiarato nullo il contratto economico e il conseguente tesseramento del medesimo atleta in favore della società F.C. Juventus. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente con nota trasmessa il 21.8.2007 inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara estinto, per intervenuta rinuncia di parte, il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vanstrattan Kedwell Jess e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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