F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008
1) RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso
il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)
Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha condannato la società ASD FC
Bassano Romano al pagamento dell’ammenda di € 1.500,00, per mancanza di assistenza medica e
per avere i suoi sostenitori, al termine della gara con il Castelsardo svoltasi il 24.2.2008, lanciato
sassi contro un calciatore della squadra avversaria, senza tuttavia colpirlo, insultato il medesimo e
tentato anche di scavalcare il recinto di gioco.
A seguito di preannuncio di reclamo, questa Corte ha trasmesso a mezzo fax copia degli atti
relativi alla predetta gara in data 3.3.2008. Senonchè l’atto di impugnazione veniva spedito alla
data dell’11 marzo successivo, come risulta da accertamenti compiuti presso il centro postale di
Bassano a cura della Segreteria di questo Ufficio, mentre, a norma dell’art. 37. comma 1 lett. a)
C.G.S. avrebbe dovuto pervenire alla Corte entro il settimo giorno successivo a quello della
ricezione degli atti predetti.
Non sussiste alcun dubbio, pertanto, in merito alla tardività del ricorso, che come tale va
dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. a), C.G.S.,
per tardivo invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti
ufficiali, il reclamo come sopra proposto dall’ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano
(Tivoli).
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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