F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DEL G.S. ARRONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DEL G.S. ARRONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008) Con la decisione indicata in epigrafe al calciatore Borriello Roberto è stata comminata la squalifica per 2 giornate di gara, per avere, al termine della gara svoltasi il 2.3.2008 con il Tolentino, rivolto all’arbitro una espressione improntata ad estrema volgarità. La società ricorrente chiede l’annullamento della sanzione inflitta o quanto meno la sua sostituzione con una multa ed, in eventuale subordine, la sua riduzione, sostenendo al riguardo una diversa versione dei fatti. Nel rapporto arbitrale si legge, invero, che l’allenatore avrebbe apostrofato il direttore di gara con la frase “salutami tuo padre, pezzo di merda!”. Secondo la parte ricorrente, invece, lo stesso soggetto, trovandosi ad ascoltare, mentre le squadre rientravano nei rispettivi spogliatoi, un dialogo fra l’allenatore avversario e l’arbitro nel corso del quale il primo avrebbe incaricato l’altro di recare i suoi cordiali saluti al padre ed il secondo avrebbe risposto assicurandone cortesemente il ricambio, si sarebbe in quel contesto ironicamente limitato a commentare testualmente: “adesso capisco”, senza aggiungere alcuna parola volgare. Senonchè di questa ricostruzione, che si contrappone nettamente ed irriducibilmente al rapporto dell’arbitro ed alla sua peculiare efficacia probatoria quanto al reale svolgimento dei fatti, non sussiste alcun elemento di prova, od anche il benché minimo indizio. Né può invocarsi una più o meno opinabile, più o meno variabile interpretazione dell’accaduto, come potrebbe avvenire, per esempio, con riferimento alle modalità ed al tono relativi alla pronuncia delle parole riferite, alla più o meno accentuata bonomia o semplicità o viceversa malignità o semplice impertinenza delle espressioni proferite, trattandosi di una frase e di un epiteto del tutto inequivoci e non confondibili nella loro verbale e tipica portata aggressiva. Ne deriva, quindi, senza la benché minima ombra di dubbio la infondatezza del gravame proposto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Arrone Calcio di Arrone (Terni) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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