F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARI DEL 2.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARI DEL 2.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008) Con decisione del 5.3.2008 e pubblicata con Com. Uff. n. 93, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato il calciatore Sami Elamraouì per 3 gare effettive “per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario senza tuttavia procurargli conseguenze fisiche”. Avverso tale provvedimento, con atto del 6.3.2008, la A.S.D. Campobello ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, denunciando, in primo luogo, la ingiustizia della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. sia per avere la stessa, erroneamente qualificato la condotta del Elamraouì come violenta sia per l’omessa applicazione di attenuanti sebbene il Giudice di prime cure avesse dato atto dell’assenza di conseguenze fisiche derivanti dal fatto. Con secondo motivo di ricorso, la reclamante denunciava l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della decisione nella parte in cui il Giudice Sportivo, non uniformandosi, a detta della stessa, a precedenti pronunce rese su casi analoghi, avrebbe inflitto una sanzione più grave al proprio tesserato. Tanto promesso, la C.G.F. osserva che il proposto appello non può trovare accoglimento. Quanto alla pretesa disparità di trattamento con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dalla ricorrente, devesi ribadire che il Giudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre. Per quanto riguarda la invocata circostanza dalla quale dovrebbe discendere una diminuzione di pena, la stessa non può essere ritenuta attenuante in quanto la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla reclamante e comunque corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Elamraouì come di “particolare violenza” sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di 3 giornate di squalifica prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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