F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.2008) Rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 5.3.2008, ha sanzionato il calciatore Galassi Lorenzo, tesserato per la F.C. Carpi, con la squalifica per 2 gare effettive, avendo egli, a gioco fermo, tentato di colpire un avversario con uno schiaffo. Rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso il Galassi il quale, pur ammettendo la propria responsabilità, chiedeva a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva e deduceva, a sostegno del gravame proposto, che il suo gesto (un semplice ed innocente “buffetto”) era diretto a manifestare il proprio dissenso nei confronti di un avversario dal quale in precedenza aveva subito un duro intervento, e non certo quello di colpirlo con cattiveria. Ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Galassi abbia tentato di colpire volontariamente ed a giuoco fermo un avversario. Ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 2 gare, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttemente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Galassi Lorenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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