F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 19 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 24 giugno 2008 3) RECLAMO DELL’A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTO ARIANNA SEGUITO GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 19 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 24 giugno 2008
3) RECLAMO DELL’A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTO ARIANNA SEGUITO
GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione
Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)
Con comunicazione reclamo del 13.3.2008, la A.S.D. Laghi, presentava formale ricorso avverso la
decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008, con la quale veniva
comminata alla calciatrice Arianna Brotto una squalifica di tre giornate per i fatti verificatisi in
occasione della gara contro il Trasaghis disputata a Stroppari (Tezze sul Brenta) il 2.3.2008.
Detta sanzione era stata comminata per ave r la stessa compiuto un fallo violento nei confronti di
un’avversaria peraltro lontana dall’azione di gioco, ai sensi dell’art. 19 c.4 lett. b) C.G.S..
Il sodalizio, a fondamento del ricorso, sosteneva che la calciatrice non fosse responsabile,
eccependo che si era trattato di uno “scambio di persona” e comunque riteneva la sanzione eccessiva e
ne richiedeva la riduzione.
La decisione deve essere confermata rivelandosi il comportamento grave e la sanzione adeguata.
Ed infatti la condotta violenta di cui si parla, posta in essere dalla calciatrice che - come si legge dal
referto arbitrale - ha “sgambettato” da tergo l’avversaria con pallone a distanza dal campo di gioco,
costituisce comportamento scorretto che integra in pieno la violazione contestata.
A questa stregua, la sanzione appare adeguata alla natura del fatto.
Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D.
Laghi di Tezze Sul Brenta (Vicenza), riduce la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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