F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF DEL 06 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL SIG. GALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF DEL 06 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL SIG. GALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008) L’allenatore Roberto Galia, nel rispetto dei termini e modalità di Regolamento, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., resa in data 21.02.2008 e pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del detto Settore, con la quale l’odierno ricorrente è stato squalificato fino al 30.06.2008 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Secondo l’atto di deferimento della Procura Federale, le cui richieste sono state accolte dal Giudice di prime cure, il Roberto Galia avrebbe violato la disposizione sopra ricordata in quanto, al termine della Stagione Sportiva 2003/2004, aveva sottoscritto quietanza liberatoria in favore della Calcio Como S.p.A., per la quale era tesserato senza accertarsi che l’assegno di conto corrente consegnatogli in pagamento a saldo delle proprie spettanze per la detta stagione fosse coperto di provvista. Secondo l’incolpazione, le dette circostanze di fatto, pur costituendo “infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche”, risultavano prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, ma integravano, altresì, la violazione dei doveri di lealtà e probità come sopra contestati, in quanto “con la firma della quietanza liberatoria” il Galia avrebbe “consentito alla società Calcio Como S.p.A. di iscriversi senza averne diritto al Campionato successivo e tali condotte devono considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative agli irregolari pagamenti” (rectjus: inesistenti pagamenti). La Corte fissava la seduta al 25.3.2008 per la discussione del ricorso, alla quale partecipavano tanto la Procura Federale che la stessa parte a mezzo di difensore, chiedendo, la prima conferma della decisione impugnata ed il secondo accoglimento delle conclusioni gradatamente formulate nell’atto d’appello. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente cassazione dell’appellata decisione. Osserva preliminarmente il Collegio che la statuizione di primo grado si pone in evidente contraddizione con l’atto di incolpazione: mentre quest’ultimo, come sopra ricordato, ritiene che le infrazioni disciplinari siano connesse alle “irregolari pattuizioni economiche”, per il provvedimento gravato “i fatti addebitati prescindono da una connessione con la fattispecie tipica della regolarità o meno dell’accordo economico”: già tale situazione di contrasto determina notevoli perplessità in ordine alla conformità a giustizia della reclamata statuizione. Rileva quindi la Corte che la violazione contestata non è costituita dalla ricezione dell’assegno, sebbene dal fatto che il Galia, con il proprio comportamento, avrebbe consentito l’iscrizione al campionato di società che, a dire dell’Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, non ne avrebbe avuto titolo. Senonchè, di tale circostanza non esiste prova in atti, restando indimostrato e non potendo darsi per scontato che, ove il Galia non avesse sottoscritto la liberatoria, con certezza la società Calcio Como non avrebbe conseguito l’iscrizione al campionato di competenza; difetta inoltre l’elemento psicologico del “reato” sportivo, in quanto nemmeno è stato dedotto che la più volte richiamata sottoscrizione della quietanza sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l’iscrizione al campionato della società di appartenenza dell’odierno ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Galia Roberto, proscioglie l’incolpato perché l’addebito non sussiste. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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