F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORONI DANIELE SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/SACILESE DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORONI DANIELE SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/SACILESE DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008) A seguito del ricorso proposto da Calcio Montebelluna S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008, con la quale veniva irrogata al calciatore Moroni Daniele, tesserato presso la società ricorrente, la squalifica per 3 gare; la Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008, irrogava a carico del calciatore Moroni Daniele la squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto procurandogli una lieve fuoriuscita di sangue.” Preso atto che nel reclamo si censura la decisione perché asseritamente “severa e ingiusta”. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano dagli atti del procedimento e che la sanzione comminata corrisponde al minimo edittale (art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S). Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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