F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 4. RICORSO DEL SIG. UBALDO LEUCHI DELL’11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 22.11.2010 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 4. RICORSO DEL SIG. UBALDO LEUCHI DELL’11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 22.11.2010 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.2008) Fatto Il sig. Ubaldo Leuchi, con atto pervenuto in data 11 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – C. U. n. 32 (rectius: 22) del 31 gennaio 2008 – relativa alla gara Varano Calcio/Arnate, del 18 novembre 2007, con la quale la sanzione dell’inibizione a svolgere, per quattro anni, ogni attività in seno alla F.I.G.C. - inflittagli dal Giudice Sportivo, come da Comunicato Ufficiale n. 13 del 22 novembre 2008 - è stata ridotta a tutto il 22 novembre 2010. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “non vi è alcun dubbio su una valutazione severa del comportamento del Leuchi, assolutamente biasimevole e non accettabile. Preso atto del contenuto del certificato del medico del pronto soccorso, nel quale si legge <> si deduce la non particolare violenza dell’azione del tecnico”. L’appellante, con l’atto di gravame, ha lamentato che “non c’e stata … nessuna volontarietà né tantomeno intenzione di provocare danni fisici”. In particolare, il ricorrente ha chiesto “se non la revoca, almeno una cospicua riduzione della pena”. La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all’udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato ed il sig. Ubaldo Leuchi, appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame, dichiarando che lo stesso deve essere inteso quale istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di terzo grado”, avverso una decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale operante nell’ambito dei Campionati della della Lega Nazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzione di “giudice di seconda istanza”. In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, e successivamente – avendo proposto gravame avverso tale delibera, ai sensi dell’art. 30, comma 1, C.G.S., dalla Commissione Disciplinare Territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza. All’uopo, occorre rilevare che l’art. 31 del C.G.S. sancisce che “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale”. Pertanto, non è ammesso un ulteriore ricorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali. Quand’anche si potesse qualificare il gravame proposto dal sig. Ubaldo Leuchi un ricorso per revocazione – come affermato in udienza dal ricorrente, il che appare certamente non consentito, alla luce della formulazione dell’atto in data 11 febbraio 2008, che non fa alcun cenno a tale strumento procedimentale - l’azione non potrebbe trovare ingresso, perché non sussiste alcuno dei presupposti previsti dall’art. 39, comma 1, C.G.S.. In conclusione, quindi, il gravame proposto dal sig. Ubaldo Leuchi avverso la decisione della Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti - C.U. n.22 del 31 gennaio 2008 - deve essere respinto per inammissibilità. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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