F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 5. RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. VIRTUS ISPICA DELL’11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTE ALLA GARA VIRTUS ISPICAPOZZALLO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 5. RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. VIRTUS ISPICA DELL’11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTE ALLA GARA VIRTUS ISPICAPOZZALLO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.2008). Fatto La società U.S. Virtus Ispica, con atto in data 6 febbraio 2008, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30 gennaio 2008 - relativa alla gara U.S. Virtus Ispica /A.S.D. Pozzallo, del 15 dicembre 2007, con la quale, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della squalifica del campo per tre gare e dell’ammenda di euro 1.500,00 inflittale dal Giudice sportivo territoriale, pubblicata nel Com.Uff. n. 31 del 19 dicembre 2007, è stata ridotta alla sola perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché all’ammenda di euro 500,00. La decisione della C.D.T. gravata è fondata sul motivo così articolato: “tutti gli incidenti accaduti … e la generale tensione che era chiaramente presente in campo e sugli spalti … non possono … essere posti a carico della sola società ospitante” in quanto “è … certo che il tentativo di aggressione avvenuto nei minuti finali della gara non è stato addebitato specificamente, per quanto all’arbitro, ad appartenenti dell’una o dell’altra fazione di sostenitori”. Il ricorrente, con l’atto di gravame, ha lamentato la “violazione di norme, l’errata valutazione di fatti, l’omessa valutazione di circostanze decisive, la contraddittorietà di motivazione su punti decisivi, l’erronea applicazione di norme del C.G.S.”. La società ha trasmesso una nota illustrativa del gravame, per l’udienza di discussione, pervenuta in data 26 marzo 2008. La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all’udienza del 26 marzo 2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, si è, quindi, riservata di decidere. Motivi Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di terzo grado”, avverso una decisione emessa dalla Commissione disciplinare territoriale operante nell’ambito dei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzione di “giudice di seconda istanza”. In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, e successivamente – avendo proposto gravame avverso tale delibera, ai sensi dell’art. 30, comma 1, C.G.S., dalla Commissione disciplinare territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza. All’uopo, occorre rilevare che l’art. 31 del C.G.S. sancisce che “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale”. Pertanto, non è ammesso un ulteriore ricorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali. In conclusione, quindi, il ricorso proposto dalla Virus Ispica avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.37 del 30 gennaio 2008 - deve essere respinto per inammissibilità. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it