F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 7. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 37, COMMA 1, lett b), STATUTO F.I.G.C. DELL’ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 29.2.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n. 31/CDN del 14 febbraio 2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE 2008 7. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 37, COMMA 1, lett b), STATUTO F.I.G.C. DELL’ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 29.2.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n. 31/CDN del 14 febbraio 2008). Con provvedimento in data 29 novembre 2007 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Vice Presidente A.I.A. Sig. Bruno Di Cola. Assumeva il Procuratore Federale che in data 1 settembre 2007 presso l’Hotel Dei Marsi di Avezzano si era svolto il raduno pre campionato degli arbitri abruzzesi di eccellenza e promozione. In tale occasione il Di Cola incontrava i Presidenti delle otto sezioni arbitrali abruzzesi con i quali si intratteneva presso i locali dell’Hotel Dei Marsi messi a disposizione per lo svolgimento del raduno. L’argomento dell’incontro sarebbe stato inerente le vicende del Di Cola in seno alla F.I.G.C.. A quella data il Di Cola risultava gravato da provvedimento sanzionatorio di inibizione per novanta giorni inflitto a seguito del procedimento del Procuratore Federale (delibera C.A.F. Com. Uff. n. 58/C del 12.6.2007). Il Sig. Di Cola, in sede di audizione, di fatto ha confermato le circostanze indicate, precisando peraltro che l’incontro sarebbe avvenuto a fine lavori e che aveva informato di ciò il Presidente dell’A.I.A.. Riteneva il Procuratore Federale che la partecipazione del Di Cola al raduno di cui sopra anche se a fine lavori, avesse contravvenuto a quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lett. b), CGS che stabilisce che la sanzione dell’inibizione temporanea comporta “il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali” e lett. d), C.G.S., che stabilisce che la sanzione dell’inibizione temporanea comporta “il divieto a partecipare a riunione con tesserati F.I.G.C. (..)”; tale violazione è ulteriormente confermata dal disposto di cui all’art. 22, comma 8, CGS. Rilevava infine la Procura che la qualifica del Di Cola e la sua posizione di soggetto inibito comportava, anche in applicazione all’art. 22, comma 8 del C.G.S., la sua soggezione alla potestà disciplinare degli organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. Il Di Cola depositava una diffusa memoria difensiva con la quale contestava ogni addebito e comunque richiedeva di voler acquisire la testimonianza di vari soggetti; la deposizione di costoro infatti, avrebbe potuto evidenziare a detta del Di Cola, la esatta consistenza dell'incontro del tutto estraneo a vicende afferenti ad attività federali. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava che dall’esame degli atti e dei documenti acquisiti risultava pacifico che in data 1 settembre 2007 il Sig. Di Cola si fosse recato presso l’Hotel Dei Marsi in Avezzano, città in cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezione dell’Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del raduno degli arbitri di eccellenza e promozione della Regione Abruzzo. Altrettanto pacifico doveva rilevarsi che il Di Cola avrebbe preso parte ai lavori del raduno organizzato presso l’Hotel Dei Marsi e che l’incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso Di Cola ha confermato in dibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa al procedimento disciplinare subìto, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematiche gestionali di quella Sezione. Ciò posto, la Commissione era dell’avviso che i fatti ascritti all’incolpato concretassero le illegittimità richiamate nell’atto di deferimento ed in particolare la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. d), C.G.S., che prescrive, per il soggetto colpito da inibizione, il divieto di “partecipare a riunioni con tesserati FIGC”. Pur potendosi convenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell’irrogazione della sanzione dell’inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso di specie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruito dallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, riteneva la Commissione che l’incontro di cui trattasi andava ricondotto alla nozione di “riunione” di cui alla norma citata. Conclusivamente l’incolpato veniva riconosciuto responsabile della violazione contestata. Di qui la sanzione della inibizione fino al 29 febbraio 2008. Ha proposto reclamo il Di Cola rilevando in particolare che: a) la disposizione normativa cui la Commissione ha fatto riferimento intende riferirsi al divieto di partecipare a “riunioni ufficiali”; b) la disposizione di cui trattasi non può precludere “ogni incontro o colloquio ….. fuori dalle sedi deputate …”; c) è da escludere che la disposizione in parola possa riferirsi “anche ad un incontro informale”; d) la lettera distribuita ai Presidenti di Sezione “era esclusivamente riferita alla mia vicenda personale e non involgeva il ruolo di Vice Presidente A.I.A.”; e) non era configurabile alcun “elemento uditivo” . Conclude il Di Cola richiedendo la riforma della decisione della Commissione o in subordine la ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado. La Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento. In realtà le disposizioni poste a base del deferimento da parte della Procura Federale e ritenute dalla Commissione Disciplinare Nazionale idonee a giustificare la sanzione irrogata, sono da interpretare nel senso che sono precluse, a colui che sia gravato da provvedimento sanzionatorio, le riunioni ufficiali cioé indette, organizzate e gestite dai competenti organi direttivi centrali o periferici dell'AIA. Nella specie per contro non è corretto pervenire alla conclusione che il Di Cola abbia attivamente partecipato ad una riunione ufficiale di organo federale. Più verosimilmente la presenza del reclamante in occasione dell'incontro dei Presidenti delle sezioni arbitrali abruzzesi, avvenuto nella città dove egli risiede, alla luce delle circostanze di fatto acquisite, non può considerarsi un effettivo e collaborativo incontro afferente a vicende strettamente correlate a funzioni istituzionali. Conclusivamente la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non può condividersi. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la sanzione della inibizione irrogata dal giudice di primo grado. Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.
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