F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF DEL 27 MAGGIO 2008 1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE. (Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 148/CGF – RIUNIONE DEL 26 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF DEL 27 MAGGIO 2008
1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE.
(Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007).
PREMESSE IN FATTO E DIRITTO In data 1.12.2007, veniva disputata la gara tra la A.S.D. Futsal RMA Pianura e la A.S.D. Città di Gragnano Calcio a Cinque, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, Girone F, per la stagione sportiva 2007/2008, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 5 in favore della squadra di Gragnano. Lamentava la attuale ricorrente che, in quella circostanza, la società Città di Gragnano aveva schierato, con la maglia n. 12, il calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, nato il 24.2.1979, in posizione irregolare di tesseramento. Successivamente, in data 3.12.2007, la società Pianura inoltrava preannuncio di reclamo in relazione alla irregolarità del tesseramento del Pacheco. In data 5.12.2007, con il Com. Uff. n. 241, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 prendeva atto del preannuncio di reclamo e sospendeva ogni decisione in merito al reclamo stesso ed alla conseguente regolarità della gara. Sempre il giorno 5.12.2007 la società Pianura inviava al Giudice Sportivo e alla controparte (Soc. Gragnano) i motivi di reclamo illustrando la posizione irregolare di tesseramento del Pacheco. Conseguentemente chiedeva che fosse disposta la perdita della gara in capo alla società Gragnano. In data 12.12.2007 il Giudice Sportivo, con il Com. Uff. n.261, rilevava, erroneamente, che non era stato dato seguito al preannunciato reclamo ad opera della società Futsal RMA Pianura ed in virtù di tale considerazione – dichiarando inammissibile il reclamo di cui sopra – omologava il risultato dell’incontro che, come detto, aveva visto, sul campo, la vittoria del Gragnano per 5 a 2. Il successivo 13.12.2007 il dirigente – allenatore della Società Pianura sig. Turtoro contattava la Divisione Calcio a 5 lamentando l’errore in cui era incorso il Giudice Sportivo, chiarendo che le raccomandate, contenenti le motivazioni del Pianura, erano state consegnate all’ufficio postale in data 5.12.2007. Alla luce di tale doglianza il Giudice Sportivo, come risulta dal Com. Uff. n.274, il successivo 14.12.2007 emanava una nuova pronuncia del seguente tenore letterale: “considerato che per un disguido amministrativo interno le ….. motivazioni risultano invece essere state trasmesse entro il terzo giorno feriale successivo ….Ritenuto pertanto di dover annullare la dichiarazione di inammissibilità e di dover valutare nel merito le argomentazioni della reclamante. Rilevato che dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, il calciatore…non risulta tesserato per la società città di Gragnano e che quindi non aveva titolo a prendere parte all’incontro in epigrafe”. In base a tale decisione veniva annullata la precedente pronuncia del 12.12.2007 e conseguentemente applicata la sanzione della perdita della gara in capo alla Società Gragnano. In data 27.12.2007 la stessa società Gragnano proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del 14.12.2007, contenuta nel Com. Uff. n.274, chiedendo, altresì, il ripristino della decisione, del 12.12.2007, di cui al Com. Uff. n.261. In data 4.1.2008 la Corte di Giustizia Federale, accoglieva il ricorso della società Gragnano sulla base della seguente motivazione: “Non può, invero, disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all’aspetto del rito, investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame. La delibera del 14.12.2007 va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all’iter processuale, non essendo, per altro verso, consentito per le ragioni evidenziate dall’appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione. Pertanto l’atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.2007, pubblicata sul Com. Uff. n. 261”. Avverso tale decisione, comunicata alle parti in data 16.1.2008, la A.S.D. Futsal RMA Pianura, a mezzo del proprio difensore, Avv. Andrea Galli del Foro di Perugia, interponeva ricorso per revocazione, sulla base dell’errore di fatto commesso dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 nella pronuncia resa in data 12.12.2007. In data 13.2.2008 le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale dichiaravano inammissibile la revocazione per difetto dei presupposti contenuti nell’art. 39 C.G.S., tuttavia, considerando l’errore scusabile nel quale era incorsa la società A.S.D. Futsal RMA Pianura, la rimetteva in termini al fine della corretta in proposizione del gravame. Con il presente reclamo, posto in essere dalla difesa della A.S.D. Futsal RMA Pianura all’atto della emanazione della precedente pronuncia, la stessa Futsal impugna in questa sede la delibera del Giudice Sportivo n. 261 del 12.12.2007. Va ricordato che nel corso della riunione del 26.3.2008 veniva anche ascoltato l’Avv. Galli, che rappresenta la A.S.D. Futsal RMA Pianura, il quale si richiamava alle conclusioni già prese all’atto del deposito del reclamo, mentre nessuno era presente per la società di Gragnano. In relazione alle suesposte vicende la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, così ha deciso in virtù delle seguenti argomentazioni in DIRITTO Deve essere, preliminarmente, ricordato come la decisione presa da queste stesse Sezioni Unite in data 13.2.2008, pur respingendo l’istanza di revocazione del A.S.D. Futsal RMA Pianura ha ritenuto di dover rimettere la stessa società sportiva nel termine per impugna re la deliberazione presa in data 12.12.2007 dal Giudice Sportivo, essendo la società di Pianura incorsa in un errore scusabile. Alla luce di tale prima indicazione giurisprudenziale il reclamo, proposto dalla A.S.D. Futsal
RMA Pianura, deve essere dichiarato ammissibile per l’effetto della rimessione in termini. E’ ora da accertare la posizione relativa al merito della vertenza. Invero, il tema del decidere, sgombrato il campo delle molteplici problematiche di natura processuale che hanno contraddistinto la vicenda, resta la questione, squisitamente di natura sportiva, legata al corretto utilizzo, o meno, del calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, nato il 24.12.1979, nel corso della gara del 1.12.2007. In merito a tale questione appare necessaria, a norma del quarto comma dell’art. 37 C.G.S., la rimessione al primo giudice perché venga accertata la ritualità, o no, del tesseramento del calciatore del Gragnano Pacheco Cornehl Luiz Felipe, al momento della disputa della gara con l’A.S.D. Futsal RMA di Pia nura nel corretto esercizio del principio del contraddittorio. Tale accertamento, infatti, non è stato mai attuato nelle precedenti fasi del giudizio nel corretto rispetto della dialettica processuale. Invero, all’atto della emanazione della prima decisione (12.4.2007) da parte del Giudice Sportivo non è stata esaminata la documentazione prodotta dall’attuale ricorrente in quanto il Giudice Sportivo ha erroneamente ritenuto che la società A.S.D. Futsal RMA di Pianura non avesse tempestivamente depositato il preannunciato reclamo. Nel successivo irrituale giudizio, conclusosi con la decisione del 14.12.2007, non era stato, in alcun modo rispettato il contraddittorio e si era proceduto, in modo arbitrario, alla revisione della decisione resa in data 12.12.2007. Alla luce della sopra descritta fattispecie appare evidente come non siano stati garantiti, alle parti contrapposte, i reciproci diritti alla difesa, nel corretto esercizio del principio del contraddittorio, che costituisce elemento essenziale del “giusto processo”, come ricorda l’articolo 111 della Costituzione che, come è noto, trova la sua attuazione anche nel contesto dell’Ordinamento della Giustizia Sportiva. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario che gli atti vengano rimessi al competente Giudice Sportivo, affinché nel corretto esercizio del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio, come ricorda l’art.37 C.G.S., al suo quarto comma, possano svolgersi gli accertamenti relativi alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Gragnano Pacheco Cornehl Luiz Felipe, alla data del 1.12.2007 quando si disputò la gara con la A.S.D. Futsal RMA di Pianura. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S., rimette gli atti al Giudice Sportivo. Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.
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