F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL 30.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 36 del 28.2.20087)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL 30.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 36 del 28.2.20087) L’A.S. Crevolese ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta di cui al Com. Uff. n. 36 del 28.2.2008 relativa alla gara U.S. Varzese/A.S. Crevolese, disputatasi il 31.1.2008. Con tale provvedimento la detta Commissione - riformando la statuizione del Giudice Sportivo che aveva assegnato gara persa alla società Varzese per responsabilità in ordine all’agibilità dell’impianto di gioco - disponeva la ripetizione della partita. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita da quel mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l’A.S. Crevalese si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Crevolese A.S.D. di Masera (Verbano Cusio Ossola) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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