F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008)-

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008)- Il F.C. Calcio Acri ha impugnato davanti a questa C.G.F. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008, nella parte in cui rigettava un suo reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Com. Uff. n. 100 del 13.2.2008 che, con riferimento alla gara del Campionato di Eccellenza Calabro Corigliano/Calcio Acri giocata il 27.1.2008, infliggeva alla società Corigliano, in applicazione del disposto di cui all’art. 17, comma 1 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica; ha chiesto un aggravamento di detta sanzione a suo avviso inadeguata rispetto alla gravità dei fatti. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione come può agevolmente evincersi e dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 che al primo comma chiarisce che la Corte di Giustizia Federale è “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, applicabile nella fattispecie, che per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di Giustizia Territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita da quel mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa il F.C. Acri si è rivolto a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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