F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.2008 SIG. ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCA OLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI TERNANA/PERUGIA DEL 16.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.2008 SIG. ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCA OLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI TERNANA/PERUGIA DEL 16.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.2008) La Ternana Calcio S.p.A. con reclamo del 25.3.2008 impugnava la decisione del Giudice Sportivo con il quale erano state inflitte alcune giornate di squalifica all’allenatore Piantoni Alberto ed ai calciatori Olivieri Luca, Provenzano Andrea, Agostini Moreno e Cianfruglia Leonardo in conseguenza dei comportamenti posti in essere durante lo svolgimento della gara contro la squadra del Perugia. La società chiedeva una riduzione delle squalifiche ritenute eccessivamente penalizzanti in relazione al reale svolgimento dei fatti, sottolineando come le frasi offensive pronunziate dagli atleti dovessero essere inquadrate nel clima di tensione della gara, mentre altre espressioni avrebbero dovuto considerarsi come non irriguardose se il Giudice sportivo le avesse valutate nell’ambito della situazione di forte campanilismo che aveva caratterizzato la gara con la squadra del vicino Perugia. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In realtà i comportamenti censurati dal Giudice sportivo appaiono di particolare gravità e, oggettivamente valutati, non possono che essere interpretati come una reiterata violazione dei doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero costantemente ispirare l’azione degli atleti e delle stesso allenatore. Si tratta, nel complesso, di frasi ingiuriose, di atteggiamenti e di atti materiali che non trovano alcuna giustificazione nell’ambito di una gara sportiva e rispetto ai quali le sanzioni inflitte appaiono correttamente commisurate alla loro gravità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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