F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008 4) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHI DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell’11.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 28 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 26 giugno 2008
4) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHI DEL 9.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell’11.3.2008)
La società Centobuchi Calcio ha avanzato appello a questa Corte contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 32 dell’11.3.2008 che, con riferimento alla gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Tolentino/Centobuchi svoltasi in Tolentino il 9.3.2008, infliggeva ad un suo calciatore, tale Filipponi Daniele, reo di avere proferito ingiurie all’indirizzo dell’arbitro al momento della notifica di un provvedimento di espulsione, la squalifica per tre giornate ed alla società, responsabile del comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, comportamento protrattosi per tutta la durata dell’incontro, nei confronti del direttore di gara, la sanzione dell’ammenda di € 800,00, così determinata anche a cagione della recidiva reiterata e specifica. Lamenta genericamente come sia del tutto opinabile ed incerta l’identificazione, quali propri sostenitori, dei facinorosi segnalati in referto e chiede, in buona sostanza, una congrua riduzione delle sanzioni comminate sia ad essa società che al proprio tesserato. L’appello, infondato, non può essere accolto. E’ necessario anzitutto chiarire come nessun dubbio possa coltivarsi circa la riferibilità della violazione contestata alla tifoseria dell’attuale ricorrente. L’identificazione operata dall’arbitro fu del tutto sicura ed agevolata dalla constatazione che uno degli esagitati indossava un indumento riportante la denominazione sociale della Centobuchi Calcio. I fatti, già di per sé di notevole gravità, acquistano maggiore rilievo antiregolamentare se si riflette sul particolare contesto in cui ebbero a verificarsi una gara del Campionato Nazionale Allievi che dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto di regole di sportività, lealtà e correttezza. Le considerazioni che precedono valgono anche per la posizione processuale del Filipponi che risulta non nuovo a condotte censurabili. Le sanzioni irrogate, quindi, si palesano pienamente adeguate e insuscettibili di decurtazioni, anche alla luce della reiterazione delle condotte oggetto di sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Monteprandone (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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