F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 14/CGF – RIUNIONE DEL 30 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006) 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: •COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S.; •CRIACO LEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; •SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; •VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 14/CGF – RIUNIONE DEL 30 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006) 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: •COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICO CALCIO A.S.; •CRIACO LEO, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; •SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINA PELORO S.R.L.; •VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006). Con atto del 29.11.2006, il calciatore Giuseppe Sculli preannunciava reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti e chiedeva copia della documentazione ufficiale, quindi, nei termini di rito, depositava le motivazioni del preannunciato reclamo, lamentando analiticamente quanto di seguito: a) lesione del diritto alla difesa, per non aver il primo Giudice ammesso l’audizione del perito di parte dott. Carmelo Longo, ovvero il suo elaborato diretto a contestare l’autenticità delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti; b) omessa – contraddittoria pronuncia e/o motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendosi il primo Giudice pronunciato sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche; c) totale lacunosità delle indagini, che si sono soffermate ad esaminare le intercettazioni telefoniche, omettendo di estendersi ad altri soggetti che pur risultavano ipoteticamente riconducibili alla fattispecie esaminata, impedendo in tal modo di dare una diversa lettura della fattispecie medesima; d) violazione o falsa applicazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S atteso che, se non vi è alcuna prova di illecito consumato, o, almeno solo tentato, non vi poteva essere il coevo obbligo di Sculli di denunciare alcunché; e) erronea e falsa applicazione del’art. 1 vcomma 1 C.G.S. Il reclamante proseguiva poi sostenendo in via subordinata che: e1) tutt’al più gli poteva essere addebitato di essere un millantatore-pavoneggiatore per aver inventato fatti che però non sono reali; e2) non corrisponde al vero che lo stesso abbia avuto un comportamento non collaborativo e dilatorio, atteso che è sempre comparso alle convocazioni e se non ha risposto è solo per avvalersi di una facoltà riconosciuta all’imputato in sede penale, mentre la mancata comparizione del 25.11.2006 era dovuta ad un infortunio di gioco subito in gara il giorno precedente. In data 1.12.2006, anche la Procura Federale, notificando l’atto a tutte le parti processuali, preannunciava reclamo avverso la prefata pronuncia della Commissione Disciplinare e, nei termini di rito, depositava le motivazioni con i seguenti punti di doglianza. A) Erronea valutazione in fatto di tutto il materiale probatorio in relazione alle posizioni specifiche e personali di tutti gli incolpati. B) Erronea qualificazione giuridica della fattispecie con riferimento alla condotta accertata a carico dello Sculli. C) Erronea determinazione della sanzione irrogata a carico dello Sculli All’esito dei dedotti motivi la Procura Federale chiedeva per tutti gli incolpati le sanzioni sollecitate nel corso del primo grado (3 anni e 6 mesi di squalifica o inibizione, a seconda dei ruoli) ed in subordine, una più grave sanzione per lo Sculli. Tutti i deferiti, in replica al reclamo della Procura presentavano controdeduzioni. La C.A.F. per la discussione del reclamo proposto dalla Procura Federale e dal calciatore Giuseppe Sculli fissava la discussione alla riunione del 23.1.2007, nella quale, con ordinanza: a) disponeva la riunione degli appelli; b) disponeva l’acquisizione del supporto audio delle intercettazioni presso l’A.G.O.; c) autorizzava il deposito della perizia di parte del calciatore Giuseppe Sculli relativa alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche; d) rigettava allo stato ogni ulteriore istanza istruttoria e rinviava la causa a nuovo ruolo. Fissato il prosieguo per la riunione del 14.6.2007, all’esito delle varie istanze proposte dalle parti, la C.A.F., con ordinanza in pari data disponeva: a) la consegna di copia del supporto audio delle intercettazioni telefoniche a tutte le parti che ne avessero fatto richiesta; b) la comparizione delle parti per la successiva riunione, fissata in data 25.6.2007, onde procedere alla loro personale audizione. Nella detta udienza, il calciatore Sculli presentava memoria scritta con la quale spiegava i motivi che lo inducevano a non rispondere in relazione all’audizione personale disposta, il sig. Nicola Salerno documentava con certificazione medica l’impossibilità a comparire in udienza in quanto coevamente impegnato ad accompagnare il figlio per un gravissimo problema di salute ed il sig. Rocco Cotroneo faceva pervenire anch’egli certificato medico attestante legittimo motivo di impedimento a comparire. La C.A.F. rinviava ancora la trattazione degli appelli a nuovo ruolo. Con comunicazione del 17.8.2007 la Corte di Giustizia Federale, succeduta alla C.A.F. nella competenza alla trattazione degli appelli in virtù della recente riforma del Codice di Giustizia Sportiva fissava la riunione del 30.8.2007 per l’audizione delle parti e la discussione. Nella detta riunione il calciatore Sculli ribadiva il proprio diritto a non essere ascoltato, invocando il proprio prioritario diritto alla difesa per coeva pendenza di procedimento penale, mentre il difensore del sig. Rocco Cotroneo produceva documentazione attestante la permanenza del proprio assistito in Australia, e quindi l’impossibilità a presenziare in udienza. Il Collegio, ritenuta l’inutilità di ogni ulteriore attività istruttoria invitava le parti a discutere e si ritirava quindi in camera di consiglio per deliberare. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte di Giustizia Federale di non doversi discostare dalla decisione del primo Giudice, che appare giusta e correttamente motivata, deducendo quindi la infondatezza dei rispettivi appelli proposti dalla Procura Federale e dal calciatore Sculli. Preliminarmente, devesi ribadire la piena ammissibilità delle intercettazioni telefoniche eseguite in ambito di procedimento penale ed acquisite al processo sportivo e non può dubitarsi della loro correttezza, essendo assistite da specifica presunzione in tal senso per il semplice fatto di essere state trascritte da agent i di polizia giudiziaria, ai quali devesi riconoscere l’ontologica capacità di poter imprimere pubblica fede. D’altronde, sul punto specifico, la difesa dello Sculli, mentre contrappone altra trascrizione di un proprio consulente di parte, non deduce in particolare fatti o passaggi idonei a stravolgere il primario significato emergente dalle intercettazioni medesime, per come trascritte in ambito di istruttoria penale. Nel merito, il primo Giudice ha minuziosamente esaminato tutte le risultanze istruttorie, trascrivendo anche le intercettazioni telefoniche salienti e dall’esame complessivo delle richiamate prove ha in maniera corretta dedotto che non può essere ascritto allo Sculli il compimento diretto di un illecito ex art. 6 comma 5 C.G.S., risultando di contro lo stesso colpevole della fattispecie meno grave di cui agli artt. 1 comma 1 e 6 comma 7 C.G.S.. Ed invero, mentre una carente attività istruttoria non ha consentito di poter accertare (con conseguente sanzione per i responsabili ), un ‘ attività diretta ad alterare lo svolgimento della gara Crotone - Messina disputata il 2.6.2002, dalle intercettazioni telefoniche, sia pur per riferimento di terze persone, appare plausibile ritenere che il detto accordo, ci possa ipoteticamente essere stato. Con riferimento al detto accordo, però, certamente può escludersi che lo Sculli, prima della partita, e fino alla fine del primo tempo della medesima, possa avervi preso parte. La Commissione Disciplinare evidenzia invece che dopo la fine del primo tempo qualcosa possa essere cambiato, sia perché emerge che dopo il goal segnato dal calciatore nel primo tempo, lo stesso sia stato raggiunto da calciatori avversari negli spogliatoi e nell’ambito di episodi piuttosto concitati e forse anche violenti, appare plausibile ritenere che delle utilità, in precedenza negate, siano state promesse allo stesso in via diretta, sia perché è lo stesso Sculli a riferire nel corso di altra telefonata posteriore alla gara, che si sarebbe adoperato per mantenere un risultato favorevole alla squadra del Messina. Correttamente però, ha osservato il primo Giudice che il detto comportamento di favore, ove commesso, non avrebbe comunque avuto il carattere oggettivo dell’autonoma idoneità ad alterare il risultato, per cui non può integrare la fattispecie di cui all’art. 6 C.G.S. dovendo di contro rimanere circoscritto nella meno grave fattispecie dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. In definitiva, il calciatore sicuramente ha avuto notizia di atti posti in essere da terzi per alterare lo svolgimento di una gara e/o del conseguente risultato, ed anzi, pur non riuscendovi, ha tentato di inserirsi nelle relative trattative, per cui certamente deve essere riconosciuta la sua responsabilità per omessa denunzia, così come allo stesso deve essere riconosciuta la contestuale responsabilità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., ricomprendendo in detta fattispecie il comportamento di chi in astratto avrebbe potuto alterare il risultato di una gara, ma non ha avuto la possibilità di influirvi in termini concreti, oggettivi e diretti, ravvisandosi comunque anche in detti fatti un comportamento antisportivo. Se la condotta dello Sculli poteva assumere comunque una specifica valutazione, perché in relazione allo stesso vi erano emergenze istruttorie ampie e dettagliate che la Commissione Disciplinare ha compiutamente e correttamente vagliato, veramente carenti sotto il profilo istruttorio appaiono le posizioni degli altri incolpati, che sono stati per l’effetto tutti prosciolti non essendo emersi, sotto profili diversi in relazione a ciascuno, elementi oggettivamente validi per affermare la loro responsabilità. Certamente possono residuare dubbi sulle loro posizioni, ma i dubbi, ove poi non ricevano il supporto ed il conforto di prove oggettivamente rilevanti, non sono di per se idonei per poter affermare la sussistenza di responsabilità ed infliggere le conseguenti sanzioni, anche se residua il disagio di dover amaramente constatare che l’attività istruttoria, a suo tempo, poteva e doveva essere decisamente più approfondita. Questo Giudice, con i poteri che gli sono propri, ha tentato di supplire alle lamentate carenze, disponendo l’audizione personale degli incolpati, onde poter con gli stessi instaurare un contraddittorio diretto, con riferimento al testo delle intercettazioni, acquisito nel testo sonoro solo in questo grado di giudizio, ma mentre a tal fine risultano indifferenti alcune posizioni, perché nelle intercettazioni appaiono solo de relato, Sculli e Cotroneo, intercettati in via diretta e quindi in grado di riferire elementi utili, non è stato possibile escuterli per motivazioni dagli stessi contrapposte in termini validi e condivisibili. Ed invero, il primo si è avvalso della facoltà di non rispondere in virtù della pendenza del processo penale, a presidio del suo superiore diritto alla difesa (nemo contra se egere deet), ed il secondo ha contrapposto validi motivi di legittimo impedimento a comparire, per cui non è stato possibile acclarare se sia quel “Rocco” che nelle intercettazioni appare l’interlocutore ed il confidente privilegiato del calciatore Sculli. Nessun elemento di contro può dare fondamento alla incolpazione nei confronti dei sigg.ri Nicola Salerno e Raffaele Vrenna, atteso che non compaiono mai direttamente nelle intercettazioni, ma solo per riferimento di altre persone e non vi è alcun elemento oggettivamente riscontrabile neanche sotto il profilo del mero indizio certo, grave e concordante, che si tratta effettivamente di loro. Uguali considerazioni debbono da ultimo ritenersi valide anche per il calciatore Leo Criaco, che pur appare in via diretta in una intercettazione, dal contenuto della quale però non è dato trarsi alcun elemento idoneo a dimostrare e dare fondamento alle incolpazioni contestategli. Per questi motivi la C.G.F., riuniti gli appelli del calciatore Sculli Giuseppe e del Procuratore Federale: - respinge l’appello presentato dal calciatore Sculli Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - respinge l’appello presentato dalla Procura Federale
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