F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 2) RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.09.2008 ED AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 2) RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.09.2008 ED AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008) Il ricorso, debitamente proposto, prende le mosse dalla sanzione della inibizione (fino al 30.9.2008) e dell'ammenda di € 1.000,00, irrogata al signor Omodeo Alberto, quale presidente della società "Valenzana Calcio S.r.l." a seguito del deferimento del Procuratore Federale e in forza del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale del 4.4.2008, per i seguenti fatti: il signor Omodeo Alberto avrebbe promosso l'organizzazione di alcune partite amichevoli finalizzate alla selezione di giovani calciatori per la partecipazione al Campionato Nazionale "Primavera" della stagione calcistica 2008/2009. A tal fine, avrebbe creato un gruppo di lavoro composto dai signori Petrone Vito (con il ruolo di selezionatore), Donatacci Nicola (osservatore) e l'avvocato Donatacci Fabio (consulente legale). Tali gare, in particolar modo, quella svoltasi il 27.2.2007, presso il Centro Sportivo "Lascaris" di Pianezza (TO) contro la squadra juniores del Lascaris, non venivano autorizzate dalla F.I.G.C. e mancavano dei necessari nulla osta delle società di appartenenza dei calciatori convocati e tesserati per altre società, tra cui la A.S. Biellese 1902. La C.D.N., ritenuta la responsabilità oggettiva del signor Omodeo Alberto, ha accolto il deferimento della Procura Federale ed ha irrogato la sanzione oggi reclamata. Il signor Omodeo Alberto propone reclamo avverso detto provvedimento adducendo le argomentazioni che si sintetizzano nella assoluta e inconfutabile insussistenza delle violazioni attribuite al ricorrente, per assenza di ogni coinvolgimento dello stesso rispetto ai fatti contestati. Il signor Omodeo, infatti, riconosce di avere promosso, anche a mezzo stampa, l’idea e la volontà di creare una squadra per partecipare al Campionato Primavera, ma contesta di avere mai dato disposizioni, o incaricato alcuno di promuovere un incontro di calcio finalizzato a “provini” per giovani calciatori, né, tantomeno, quello in questione del 27.2.2007 del Lascaris, organizzato, esclusivamente, dai signori Petrone Vito, Donatacci Fabio e Donatacci Nicola. Il tutto supportato da una precipua analisi delle testimonianze rese alla Procura Federale in sede ispettiva dai singoli interessati alla vicenda. Pertanto il ricorrente chiede la riforma della decisione della C.D.N., in via principale, il proscioglimento da ogni addebito con annullamento integrale delle sanzioni comminate in primo grado, in subordine una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni medesime. La tesi relativa all’incolpazione promossa dalla Procura Federale e recepita dal giudice di prime cure non è, in base alla documentazione prodotta, supportata da un esaustivo impianto probatorio; essa si poggia su mere illazioni che non possono consentire l’accoglimento di detta tesi, conseguentemente, non può essere confermata la pronuncia di prime cure che si limita a recepire le tesi della Procura senza sottoporle ad un vaglio critico e non riscontrando, alla luce delle testimonianze, l’assenza di un nesso di causalità. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo, come sopra, proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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