F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 7) RICORSO DELL’A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 7) RICORSO DELL’A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008) Nel proprio ricorso, la società Carpenedolo S.r.l. reclama contro la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo perché durante la gara del 4.5.2008 cori offensivi di contenuto razzista sono stati indirizzati verso un giocatore di colore della squadra ospite, e perché l'arbitro era stato fatto oggetto di insulti e di tentativi di aggressione da parte di persone riconducibili alla società ospitante. Il ricorso argomenta soltanto contro il primo addebito, contestando l'attendibilità del referto arbitrale per tre motivi: in primo luogo perché un verbale del responsabile dell'ordine pubblico non conferma la circostanza; in secondo luogo perché i tifosi del Carpenedolo avrebbero inviato ad un giornale locale una lettera nella quale negavano di aver intonato cori razzisti; in terzo luogo perché tra i tifosi vi sono alcune persone di colore, il che ad avviso del reclamante renderebbe impossibile l'atteggiamento razzista della tifoseria. Dei primi due motivi non risultano allegate prove, mentre per il terzo motivo sono inviate alcune fotografie degli spalti gremiti. La C.G.F. osserva che, in questo come in molti altri casi, il procedimento sportivo non prevede che la descrizione di fatti sanzionabili prodotta dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara possa esser posta in dubbio con qualsivoglia prova contraria. Già per questo solo motivo, dunque, non è possibile procedere ad alcun esame delle argomentazioni avanzate dalla reclamante e occorre rigettare il ricorso. Nel caso in questione, però, la mancanza della documentazione annunciata nel ricorso e l'assoluta inconsistenza degli argomenti avanzati consiglia di riconsiderare l'entità della sanzione in senso afflittivo, giacché il ricorso, oltre che infondato, appare anche inutile e pretestuoso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo (Brescia). Ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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