F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 8) RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.2008 SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 8) RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.2008 SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008) Il signor Bottazzi Andrea dirigente della società Carpenedolo ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, che con Com. Uff. n. 190/C del 6.5.2008 infliggeva la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.7.2008. Il ricorso sostiene il "fattivo comportamento del Bottazzi" fondandosi su un passaggio del referto arbitrale nel quale per la verità non v'è traccia di collaborazione con il giudice di gara, giacché riferisce del rifiuto di ottemperare all'indicazione di sedersi in panchina e si conclude con un grave insulto. Riporta poi alcune sanzioni inflitte a dirigenti per irregolarità analoghe a quella contestata al Bottazzi, che sarebbero state di entità inferiore e non avrebbero finora mai impedito ad un presidente di prendere parte al mercato di luglo. La Corte osserva che la gravità del comportamento del ricorrente appare correttamente valutata dal Giudice Sportivo, a norma dell'art. 19 lett. h) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Bottazzi Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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