F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITO GARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008) Con il presente appello l’ASD Augusta impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha comminato (Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008) alla società l’ammenda di € 1.500,00 ed a Santanello Giovanni, presidente della stessa squadra, l’inibizione fino al 3.6.2008 per condotta “gravemente irriguardosa nei confronti dell’osservatore arbitrale” e, nonché per aggressione ad uno spettatore a fine gara., in occasione della gara Terni-Augusta del 19.3.2008. In particolare deduce che in base alla delibera assembleare del 19.10.2007 il Santanello è stato sostituito nella carica di presidente da Vella Fabio dal 19.10.2007 . L’appello va respinto, poiché il comportamento irriguardoso addebitato al Santanello risulta provato nei rapporti dell’arbitro e dell’osservatore ufficiale. Inoltre la delibera del 19.10.2007 non risulta mai pervenuta agli uffici competenti ai sensi dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F., che prevede l’obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti, nonché ogni variazione al riguardo entro venti giorni dal verificarsi. Il comportamento del Santanello è.quindi, riferibile alla società, che va, pertanto, sanzionata con addebito dell’ammenda, che va rideterminata in € 2.000,00, mentre l’inibizione del Santarello è rideterminata fino al 30.9.2008 Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Ridetermina le sanzioni infliggendo alla reclamante l’ammenda di € 2.000,00 ed al sig. Santaniello Giovanni l’inibizione fino al 30.9.2008. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
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