F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIO FEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 19 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIO FEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008) La società calcistica Picenum Calcio Femminile ha proposto reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo, con la quale ha adottato la decisione, in ordine alla gara disputata il 30.3.2008 contro l’Ariete Calcio, della squalifica per tre gare della propria tesserata, Salvatori Rinaldi Deborah, che, secondo quanto riferisce l'arbitro nel suo rapporto, avrebbe colpito volontariamente con un calcio all'altezza della caviglia destra un'avversaria. La società reclamante deduce che l'atleta avrebbe colpito l’avversaria, ma non volontariamente, come si evince da una attenta disamina del filmato in possesso della società reclamante e che viene allegato agli atti. La sezione rileva preliminarmente che il mezzo di prova indicato dalla ricorrente non è ammissibile. Infatti l'articolo 35 del Codice di Giustizia ammette l'esame di filmati solamente nell'ipotesi in cui vi sia stato uno scambio di persona circa l'imputazione della condotta sanzionabile oppure nel caso servano a documentare fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, non visti dall'arbitro. Nel caso di specie, invece, la reclamante ammette la circostanza che a commettere il fatto sia stata, sia pure non volontariamente, l’atleta sanzionata. Va da sé che l'inammissibilità del mezzo di prova comporta che quanto dichiarato dall'arbitro nel rapporto costituisce piena prova circa il comportamento antisportivo della tesserata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Picenum Calcio Femminile di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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