F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 3. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELL’ A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDEN VERDE/F.C. SANT’AGNELLO DEL 5.1.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 3. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELL’ A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT’AGNELLO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDEN VERDE/F.C. SANT’AGNELLO DEL 5.1.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 31.1.2008). Con ricorso del 26.02.2008 ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 1 e 39, comma 1, lett. e), C.G.S., la A.S.D. F.C. Sant’Agnello chiedeva che questa Corte revocasse la deliberazione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul relativo Com. Uff. del 31.1.2008, che ne aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara disputata sul campo della A.S.D. Eden Verde nelle sue articolate disposizioni concernenti tanto il risultato quanto le sanzioni a carico della società e dei suoi tesserati alla stregua delle disposizioni espressamente citate dalla reclamante, che la stessa supponeva vigenti. La reclamante lamentava che la deliberazione di cui chiedeva la revocazione fosse affetta da errore di fatto consistente nella mancata percezione, da parte del Giudice di Secondo Grado che si era pronunciato nel senso della omessa impugnazione della sanzione della perdita della gara, della circostanza che essa aveva censurato la statuizione in questione attraverso l’espresso rinvio alla apposita norma del C.G.S. risultante dal testo pubblicato sul sito internet della F.I.G.C. (come tale idonea a generare un affidamento tutelabile sulla sua efficacia), successivamente rivelatasi difforme rispetto a quello effettivamente in vigore. La discrepanza tra i due testi, incolpevolmente ignorata dalla reclamante, e il difetto di considerazione da parte del giudice d’appello del rinvio normativo, coincidente con quello putativamente in vigore, avrebbero integrato i due profili dell’errore di fatto denunciati con lo strumento revocatorio, azionato allo scopo di conseguire in fase rescissoria l’annullamento della decisione di primo grado nella sua interezza e, in subordine, della parte di essa afferente all’applicazione di un’ammenda a carico della società. Nel corso dell’udienza di discussione la reclamante illustrava oralmente le proprie difese. Ciò premesso, la Corte preliminarmente osserva che il ricorso per revocazione è ammissibile, essendosi effettivamente verificato l’errore di fatto denunciato. Ed invero, la Commissione Disciplinare Territoriale ha espressamente affermato che l’odierna reclamante non aveva impugnato la sanzione della perdita della gara disposta anche a suo carico, così esonerandosi da qualsiasi pronuncia sul punto in omaggio al principio della necessaria corrispondenza tra la decisione resa nella fase di impugnazione e le questioni devolute al giudice del gravame. Ora, la Corte rileva che nella nozione di errore di fatto quale è normativamente prevista dall’art. 39, comma 1, lett.e) C.G.S. rientrano quelle ipotesi, sostanzialmente corrispondenti alla previsione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in cui il capo della decisione revocato si fonda o non si fonda su un presupposto o una circostanza di fatto che, rispettivamente, sia incontrovertibilmente escluso o altrettanto incontrovertibilmente accertato alla stregua degli atti e documenti della causa. E questa situazione di frattura tra la realtà fenomenicamente sussistente e sperimentalmente verificabile e la percezione – più esattamente, la mancata percezione – di essa da parte dell’organo giudicante, ricorre pienamente nella fattispecie. Ed infatti, l’intero corpo del reclamo, tanto nella parte dedicata all’illustrazione dei motivi posti a suo sostegno quanto nelle richieste conclusive, ruota attorno all’erroneità ed illogicità della sanzione della perdita della gara inflitta anche alla reclamante; coerentemente, il fine del reclamo in sede d’appello era diretto all’applicazione di provvedimenti disciplinari alternativi, e, comunque, più lievi di quello in concreto pronunciato. Testimone di questa volontà animatrice del reclamo in appello la contestazione rivolta alla decisione di primo grado sul punto della congiunta applicazione del risultato sfavorevole ad entrambe le società e la conseguente richiesta di applicare ai fini del risultato la misura alternativa della ripetizione della gara. Non contraddice questa ricostruzione della volontà dell’atto e della sua obiettiva consistenza la circostanza che per errore ostativo scusabile – perché derivante dall’attingimento del dato normativo dal sito internet Federale, che riportava un testo difforme da quello effettivamente vigente – fosse indicata una disposizione per sbaglio identificata con articolo diverso da quello appropriato, ma pienamente coincidente con il suo contenuto, del tutto idoneo a fondare astrattamente la pretesa riforma della decisione di primo grado. E poiché il Giudice Territoriale ha declinato per errore inequivocabile di pronunciarsi sulla originaria censura della reclamante, riproposta nella presente sede, compete a questa Corte provvedervi nel momento rescissorio del presente procedimento. Ciò posto, è da osservare che la decisione di primo grado non merita alcuna censura laddove essa, muovendo dalla esatta identificazione dei gravi incidenti occorsi nelle fasi finali della gara attraverso il pieno e fedele recepimento delle risultanze del referto arbitrale, ha individuato responsabilità di tesserati di entrambe le società relativamente alla verificazione dei gravi fatti di violenza analiticamente descritti in atti. Conseguenzialmente immune da vizi si manifesta la pronuncia stessa che, sul corretto presupposto della corresponsabilità dei contendenti, li ha puniti con la medesima sanzione della perdita della gara. E’ evidente che di fronte a schiaccianti risultanze di fatto si rivela del tutto privo di decisività, oltre che sfornito di prova storica, l’argomento difensivo della mancanza di interesse dei tesserati della società reclamante, che si trovava in vantaggio in termini di punteggio, a provocare o concorrere a provocare gli episodi violenti. Ed invero, la sanzione persegue chi determini con contributo causale accertato la verificazione di episodi di violenza, quale che fosse il movente soggettivo o il contesto dello svolgimento dei fatti. Sotto questo assorbente angolo visuale il reclamo non merita accoglimento, e va, pertanto, rigettato con conseguenziale conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.S.D. Football Club Sant’Agnello. Nel merito, lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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