F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008). 8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.5.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008). 8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.5.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008). FATTO Con ricorso del 20.3.2008, l’arbitro effettivo Dott. Gianluca Paparesta ha proposto rituale gravame avverso la sanzione della sospensione dall’attività federale sino al 15.5.2008 comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito del deferimento 28.12.2007 del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008). Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito l’insussistenza dell’addebito ascrittogli per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in dipendenza di un suo comportamento omissivo, per avere colpevolmente sottaciuto all’Ufficio Indagini l’esistenza di rapporti di affinità con soggetti interessati alla Società Commerciale Ital Bi Oil S.r.l., nella quale rivestiva il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, in favore della quale aveva chiesto ad un dirigente della società A.C. Milan un intervento di favore. Fatti, questi, che a giudizio della Commissione Disciplinare Nazionale dovevano assumere rilievo autonomo poiché emersi successivamente alla conclusione del precedente procedimento disciplinare promosso contro il Paparesta con deferimento della Procura Arbitrale del 2006. Ha, altresì, rilevato che dai verbali dei diversi Uffici dai quali era stato ascoltato emergeva che le domande rivoltegli erano state sempre tese ad accertare l’esistenza di eventuali rapporti con società e/o persone riconducibili al mondo del calcio. Soltanto in data 08.3.2007, su specifica domanda degli inquirenti volta ad accertare se vi fossero parenti e affini nella Società Ital Bi Oil S.r.l., a sua volta aderente alla ASSOBIODIESEL, egli aveva riferito, con immediatezza, della presenza di un cugino della moglie per una quota di € 52,00 pari allo 0.03% e di uno zio acquisito della stessa. Circa la sanzione inflittagli, definita del tutto ingiusta e odiosa, ha ulteriormente eccepito d’avere già subìto una sospensione cautelare di undici mesi comminatagli dall’A.I.A. per i rapporti intercorsi col dirigente dell’A.C. Milan Sig. Meani che erano stati oggetto di indagini, poi archiviate, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Concludeva, quindi, per il suo proscioglimento ed in via gradata per l’assorbimento di qualsivoglia sanzione nella sospensione di mesi undici già scontata. Con tempestivo e rituale ricorso del 25.3.2008, anticipato via fax., il Procuratore Federale ha, parimenti, proposto gravame avverso la decisione su citata, eccependo l’incongruità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti accertati. La decisione, pertanto, per l’oggettiva sproporzione tra quanto accertato, la richiesta di sanzione della sospensione di mesi 18 e la minore sanzione di sospensione comminata fino al 15.5.2008, appariva viziata da errores in judicando. L’addebito formulato, infatti, era, a giudizio del Procuratore Federale, connotato da un duplice profilo antidisciplinare: A) avere, il Paparesta, attivato la dirigenza di una società di calcio della massima Serie (A.C. Milan) per ottenere un interessamento per suoi fini personali e professionali; B) per avere egli sottaciuto di rappresentare all’Inquirente il suo rapporto di affinità con soggetti titolari di quote partecipative nella società commerciale per la quale il Paparesta aveva chiesto l’intervento di favore su citato. Il Procuratore Federale ha, altresì; in via preliminare, precisato che la condotta posta in essere dal Paparesta, accertata successivamente al deferimento del Procuratore Federale del 22.6.2006 e ciò a seguito di un atto formale del 13.1.2007 di riapertura delle indagini disposto dal Capo dell’Ufficio Inquirente, era da ritenersi particolarmente grave essendo lesiva dell’immagine e credibilità dell’A.I.A. e dei valori di imparzialità, di terzietà e di indipendenza che devono permeare, in modo assoluto, l’operato dei suoi tesserati, soprattutto di coloro i quali svolgono attività arbitrale nei massimi campionati professionistici. Ha, quindi, concluso chiedendo che, previa conferma della responsabilità del Paparesta, gli fosse inflitta la sanzione della sospensione per mesi 18 o, comunque, quella più grave, rispetto a quella inflitta in prime cure, ritenuta di giustizia. Avverso l’impugnazione del Procuratore Federale ha controdedotto il Paparesta eccependone la tardività per violazione del disposto di cui all’art. 38 C.G.S.. Circa il merito, nel riproporre i motivi di gravame di cui al ricorso del 20.3.2008, ha rilevato che in data 27.3.2008 l’A.I.A. aveva revocato la sospensione inflittagli per la durata di mesi undici che sarebbe stata operativa sino al 19.4.2008. Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa declaratoria di tardività del gravame proposto dal Procuratore Federale ed in accoglimento del suo reclamo, venisse prosciolto da ogni addebito, ovvero, in subordine, che gli venisse, in via graduale, inflitta la sanzione del rimprovero, censura scritta, ammonizione o ammenda ovvero sospensione più limitata da computarsi nella già scontata sospensione per oltre undici mesi e, in ulteriore subordine, computarsi qualsivoglia periodo ulteriore di sospensione a decorrere da 27.3.2008, data di intervenuta revoca della sospensione associativa il cui termine, all’atto della decisione di 1° grado, era invece fissato al 19.4.2008. All’udienza del 26.3.2008 comparivano davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite – il Paparesta ed i rappresentanti della Procura Federale i quali precisavano di avere impugnato davanti alla C.G.F., con atto 25.3.2008, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 19.3.2008; osservavano, inoltre, che al caso di specie non era applicabile la procedura d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., dichiarando, comunque, di non opporsi a discutere i ricorsi previa riunione degli stessi; la difesa del Paparesta concordava sulla proposta della Procura Federale con rinvio della discussione a udienza successiva. Il Presidente, sull’accordo delle parti, disponeva la cancellazione dei procedimenti dal ruolo al fine di procedere al loro esame congiunto in una nuova udienza. All’udienza del 09.4.2008, fissata per la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite è comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale, dopo breve trattazione dei motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni ivi enunciate. E’, altresì, comparso il Paparesta Gianluca assistito dal suo difensore che ha illustrato i motivi addotti in ricorso, concludendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi dispiegate. DIRITTO La C.G.F., attesa la connessione oggettiva dei ricorsi, ne dispone la riunione. Osserva preliminarmente la C.G.F. che l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal Procuratore Federale è infondata atteso che il gravame è stato inoltrato nel rispetto dei termini di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S.. Circa il merito è opinione di questa C.G.F. che quanto ha formato oggetto dell’atto di deferimento attiene ai rapporti a suo tempo intrattenuti dal Paparesta con il dirigente della società A.C. Milan Sig. Meani già esaminati in sede di precedenti indagini ed archiviato dall’Ufficio Indagini. Né alcun rilievo può assumere l’ulteriore condotta ascritta al Paparesta e cioè l’aver taciuto l’esistenza di una partecipazione di un suo affine all’azionariato della società in questione. Tale circostanza infatti appare irrilevante sia in relazione alla modestissima entità della partecipazione sia in considerazione della ben più importante funzione di componente del collegio sindacale dello stesso Paparesta. Si spiega dunque che questi, non sollecitato con una domanda puntuale al riguardo, non abbia ritenuto che la circostanza dovesse essere portata a conoscenza dell’autorità federale. Pertanto, non esistendo gli estremi per la riapertura dell’indagine federale, la sanzione inflitta è illegittima e va annullata. Di riflesso va respinto il ricorso della Procura Federale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn. 7) e 8): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Paparesta, annulla la sanzione inflitta. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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