F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.4.2008 INFLITTA AL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008). 10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.4.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552- 553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.4.2008 INFLITTA AL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.2007 – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008). 10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ FINO AL 15.4.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.2007 – 1828/552- 553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.2008). Con ricorso del 25.3.2008 il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso la sanzione della sospensione dalla attività federale sino al 15.4.2008 comminata all’arbitro fuori quadro Salvatore Racalbuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.2008 e comunicata alla Procura Federale il 21 successivo). Con i motivi scritti il Procuratore Federale, rilevato che l’Organo Giudicante aveva stabilito la fondatezza dell’atto di deferimento per avere il Racalbuto, nel corso di una telefonata 8.5.2005 ricevuta dal suo collega Massimo De Santis, ironizzato volgarmente su un Presidente di una società calcistica, facendo affermazioni offensive, in violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S., e 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A., al tempo dei fatti in vigore, si è doluto della inadeguatezza della minor sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale rispetto a quella di mesi dieci richiesta in prime cure. Ha, altresì, osservato che la gravità della condotta posta in essere dall’arbitro Racalbuto era stata, altresì, connotata dalla sua adesione e approvazione degli atteggiamenti ritorsivi e vendicativi espressi dal suo interlocutore e collega Massimo De Santis, al tempo arbitro effettivo della C.A.N. A-B e di ruolo internazionale. Ha, pertanto, concluso affinché l’adita C.G.F., previa rideterminazione della sanzione, voglia comminare al Racalbuto Salvatore la sanzione disciplinare di mesi 10 di sospensione dalla attività federale, già richiesta in prime cure. Con controdeduzioni 27.3.2008 anticipate a mezzo fax, il Racalbuto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale per la novità dell’ulteriore contestazione formulata in sede di gravame, essendogli stata addebitata una presunta condotta di adeguamento che avrebbe avuto e tenuto a seguito dell’atteggiamento ritorsivo e vendicativo del De Santis. Lo stesso proponeva a sua volta ricorso, chiedendo l’annullamento della presunta condotta illecita derivata da una telefonata privata non destinata, in quanto tale, ad essere resa pubblica. All’udienza del 09.04.2008 è comparso davanti alla C.G.F.– Sezioni Unite il difensore del Racalbuto il quale ha illustrato i motivi del ricorso concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva preliminarmente questa Corte che in effetti la telefonata intercettata dall’A.G.O. ai fini penali attiene a una conversazione privata. Essa pertanto, pur coinvolgendo due tesserati, non concreta la violazione dell’articolo del C.G.S:, e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità. La norma infatti impone il rispetto di tali principi in “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e tale non può considerarsi un colloquio destinato, per sua natura e nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, a rimanere riservato. La vicenda, venuta alla luce nel ben noto contesto penale, non ha dunque quella rilevanza esterna che la norma esige. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn.9) e 10): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Racalbuto, annulla la sanzione inflitta. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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