F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 6. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE TOMASSINI LUCA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 158/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO 2008 6. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL RICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE TOMASSINI LUCA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008). Con ricorso in data 7.3.2008, la F.C. Bassano Romano ha adito questa Corte chiedendo la revocazione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettere d) ed e) del C.G.S., della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 17 del 18.1.2008. Con l’impugnata decisione, la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l’appello coltivato dalla stessa F.C. Bassano Romano avverso la delibera 17.10.2007 con la quale la Commissione Premi di Preparazione, in accoglimento del ricorso della U.S. Ladispoli, ha condannato la F.C. Bassano Romano al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 N.O.I.F. per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione 2006/2007 il calciatore Luca Tomassini. A sostegno dell’odierno ricorso, la F.C. Bassano Romano adduce l’esistenza di nuova documentazione rappresentata da una dichiarazione in data 27.2.2008 della APD Olimpia, con la quale quest’ultima attesta che il calciatore Luca Tomassini è stato tesserato con vincolo a tempo indeterminato da essa APD Olimpia in data 19.9.2007 e dunque il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, come quest’ultima aveva avuto occasione di dimostrare dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche, la quale, ciò nonostante, non aveva ritenuto la circostanza rilevante ai fini del pagamento del premio di preparazione di cui all’art. 96 N.O.I.F. per le motivazioni esposte nella delibera impugnata e dalla odierna ricorrente ritenute illegittime. In buona sostanza, ciò di cui la ricorrente si duole in questa sede è che la Commissione Vertenze Economiche non abbia correttamente valutato la circostanza, ora documentata dalla lettera della APD Olimpia che, tra l’altro, espressamente dichiara di voler corrispondere essa il premio di preparazione dovuto, dell’intervenuto tesseramento con vincolo a tempo indeterminato del calciatore da parte dell’APD Olimpia il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano, con conseguente illegittimità della decisione impugnata che, nel confermare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, sarebbe viziata da errore consistente nel mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo alla F.C. Bassano Romano e nella individuazione nella APD Olimpia del soggetto tenuto al pagamento del premio in questione. In via pregiudiziale, ai sensi del comma 4, dell’art. 39 del C.G.S., a questa Corte compete valutare la ammissibilità del ricorso in esame. Il ricorso per revocazione della F.C. Bassano Romano è inammissibile per insussistenza dei presupposti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 39 C.G.S., dal ricorrente richiamate, a mente delle quali le decisioni degli Organi della giustizia sportiva possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti, rispettivamente: “d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.” Nel caso di specie, infatti, per un verso, il fatto decisivo costituito dall’avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore Tomassini da parte della APD Olimpia in data 19.9.2007 e del successivo trasferimento in data 20.9.2007 al F.C. Bassano Romano è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche in quanto già noto nel procedimento dinanzi alla stessa celebrato (si vedano i chiarimenti forniti dal C.R. Lazio a seguito dell’ordinanza 14.12.2007 della C.V.E) e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall’organo giudicante. In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo. Una simile doglianza non può tuttavia essere fatta valere mediante ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S., ponendosi essa al di fuori del perimetro dei presupposti richiesti dalle tassative previsioni contemplate dalla citata disposizione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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