F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF DEL 05 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI ERITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.2007 Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 3.8.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 15/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF DEL 05 FEBBRAIO 2008 1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI ERITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.2007 Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 3.8.2007). on atto in data 24.8.2007 la Società “Fussball Club Sudtirol S.r.l.”, avente sede in ressanone, propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega rofessionisti Serie C, pubblicata con Com. Uff. n. 12/CIt del 23.8.2007, con la quale – in relazione lla gara (valida per la Coppa Italia Serie C) Sudtirol-Mezzocorona, che avrebbe dovuto svolgersi in ressanone il 22.8.2007, ma poi non disputatasi per la mancata presentazione in campo della ocietà Sudtirol – veniva inflitta, ad essa reclamante, la punizione della perdita della gara con il unteggio di 0-3, nonché irrogata l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in lassifica. piega la società Sudtirol che, a causa dello stato di inagibilità dello stadio comunale di ressanone, essa, durante tutte ed otto le stagioni sportive di iscrizione al campionato di Serie C2, ra stata sempre autorizzata dagli Uffici Federali competenti a disputare le proprie gare casalinghe ello Stadio “Druso” di Bolzano. Protraendosi l’inagibilità dello stadio di Bressanone, la ricorrente edesima ha presentato la domanda di iscrizione alla corrente stagione sportiva 2007-2008, ancora ndicando nel censimento (foglio-notizie) esclusivamente lo stadio “Druso” di Bolzano come quello n cui svolgere le gare interne, ed allegando la relativa dichiarazione di disponibilità del sindaco di olzano. ggiunge, però, la reclamante che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C, ella riunione del 30.6.2007, rilevando il mancato deposito da parte di essa Sudtirol della ichiarazione di disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava di ritenere la on iscrivibilità della Sudtirol per la stagione sportiva 2007-2008. ccadeva peraltro che il Consiglio Federale, da parte sua, con provvedimento in data 9.7.2007, ammetteva la Sudtirol alla stagione sportiva 2007-2008 di Serie C2, approvando la omanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui era presente la indicazione del solo Stadio Druso” di Bolzano quale stadio “casalingo”: in tal modo, “disattendendo e superando” le enzionate determinazioni della Lega Professionisti Serie C. enonché, inopinatamente - aggiunge la società -, la Lega Professionisti Serie C, nonostante il eliberato del Consiglio Federale appena citato - che evidentemente valeva anche come reiterazione ell’autorizzazione alla Sudtirol a disputare le gare casalinghe presso lo stadio di Bolzano – omunicava in data 18.8.2007 ad essa Sudtirol che la gara del 22.8.2007 (Sudtirol – Mezzocorona), i cui sopra si è detto, si disputasse presso lo Stadio comunale di Bressanone (ciò ribadendo la Lega rofessionisti Serie C nel Com. Uff. n. 8/Clt, pubblicato in data 20.8.2007 e relativo a pregressa ichiesta di modifica di orario). tal punto, la società Sudtirol, con missiva del 20.8.2007, rappresentava alla F.I.G.C., alla ega Professionisti Serie C ed alla Soc. Mezzocorona, che l’indicazione dell’impianto di ressanone risultava in contrasto con il ricordato deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C. el 19.7.2007, e pertanto ritenendo che tale indicazione fosse frutto di errore, confermava spressamente che il giorno 22.8.2007 si sarebbe presentata presso lo Stadio “Druso” di Bolzano er la disputa della gara di Coppa Italia di Serie C in questione. onclude, in punto di fatto, la società reclamante che, non avendo ricevuto alcuna omunicazione in senso difforme né dalla F.I.G.C. né dalla Lega Professionisti Serie C, il 22.8.2007 ssa si presentava presso l’indicato Stadio di Bolzano per la disputa della gara, ove però non si resentavano né la società avversaria né gli arbitri. uccessivamente apprendeva che il Mezzocorona e la terna arbitrale si erano presentati presso ’impianto di Bressanone, evidentemente seguendo l’indicazione fornita nel citato Com. Uff. n. 8. Tanto premesso, la società impugnante deduce la illegittimità del provvedimento punitivo del iudice Sportivo menzionato in esordio, in quanto atto consequenziale ad altro provvedimento ella Lega Professionisti Serie C – quello di cui al Com. Uff. n. 8/CIt in data 20.8.2007 - , affetto da llegittimità perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C., da ritenersi rgano alla menzionata Lega sovraordinato; rappresentando, altresì, il proprio stato di incolpevole ffidamento -indotto anche dal fatto di non aver ricevuto alcuna controindicazione , in particolare alla Lega Professionisti Serie C, dopo la sua comunicazione del 20.8.2008- nella effettiva esignazione dello stadio “Druso” di Bolzano per la disputa della gara del 22.8.2007, ed allegando, uindi, la piena correttezza e regolarità del comportamento adottato. onclude con la richiesta di annullamento, da parte di questa C.G.F., del provvedimento del iudice Sportivo menzionato in esordio e delle sanzioni del medesimo irrogate, disponendosi altresì a disputa della gara di cui si tratta presso lo stadio “Druso” di Bolzano. Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e debba essere accolto, nei sensi appresso indicati. utte le particolarità che contraddistinguono lo specifico caso in esame, e che bene si videnziano dalla sequela dei fatti di cui, a ragione, si è inteso dare conto in modo dettagliato, rientano infatti, univocamente e ragionevolmente, per un giudizio di riconoscimento di una condizione di affidamento, effettivamente incolpevole, della società impugnante nel giungere alla eterminazione di disputare la gara del 22.8.2007 presso lo Stadio di Bolzano e nel comportamento onseguente. ipercorrendo, per tratti essenziali, le circostanze del fatto, risulterebbe invero assai difficile sigere dalla società Sudtirol, nella situazione che in concreto si era venuta configurando, un tteggiamento diverso da quello assunto, che era inevitabilmente condizionato da due fattori, nidirezionalmente convergenti verso l’individuazione dello Stadio di Bolzano come quello in cui isputare la gara in questione: da un lato, ed anzitutto, il provvedimento del Consiglio Federale del 19.7.2007, che, andando i diverso avviso rispetto al menzionato divisamento (di non iscrizione) della Lega Professionisti erie C in data 30.6.2007, accoglieva senza riserva alcuna la domanda di iscrizione della società al ampionato di Serie C2 per la stagione 2007-2008, cui era allegato – costituendone parte integrante il foglio di censimento con la indicazione dello Stadio bolzanino quale campo di gioco per le proprie gare casalinghe (e ciò stante la perdurante – ed ormai pluriennale – inagibilità dello Stadiodi Bressanone); rovvedimento seguito, peraltro, in pari data dalla presa d’atto formale, da parte del onsiglio Direttivo di Lega, delle società ammesse dal Consiglio Federale, ai fini della formazione ei gironi (Com. Uff. n. 11 del 19.7.07); dall’altro, la mancata ricezione da parte della società reclamante di qualsiasi diversa ndicazione da parte dei destinatari della già citata comunicazione (che non veniva in effetti in alcun odo riscontrata né dalla Federazione né, soprattutto, dalla Lega Professionisti Serie C) con cui la tessa, in data 20.8.2007, non appena conosciuta la decisione della Lega Professionisti Serie C di far isputare la gara in Bressanone, rappresentava in modo chiaro la propria volontà di presentarsi iceversa presso lo Stadio “Druso” di Bolzano, adeguandosi a quanto comunicato al Consiglio Federale. Orbene, sembra alla Corte che i due elementi circostanziali appena sinteticamente richiamati abbiano del tutto ragionevolmente potuto determinare, nella prospettiva valutativa della società Sudtirol, una condizione soggettiva di affidamento nella correttezza della propria scelta di disputare la gara con il Mezzocorona in Bolzano. E si tratta di un affidamento da ritenersi giustificato ed incolpevole, anche perché la reclamante, che pure era già in possesso di un sia pur implicito provvedimento autorizzatorio dell’autorità di “vertice”, ossia del Consiglio Federale (allo svolgimento presso lo Stadio di Bolzano delle gare interne e quindi circa il prosieguo della propria posizione derogatoria), non ha mancato di sottoporre nuovamente la questione – come sostanzialmente fatto con la ricordata missiva del 20.8.2007 – all’attenzione degli organi federali e della Lega Professionisti Serie C (sia pure ivi manifestando anche le proprie valutazioni ed intenzioni), senza peraltro ricevere né rilievi né indicazioni di sorta; in tal modo davvero mostrando, in ultima analisi, di non volersi comunque sottrarre ai precetti degli organi federali. Tutto ciò premesso, attesa la peculiarità del caso specifico (in particolare l’indicazione di un unico impianto omologato di cui la Federazione ha preso atto), e peraltro del tutto impregiudicate le prerogative e competenze della detta Lega, si ritiene che all’accoglimento del ricorso per i motivi sopraindicati, e quindi all’annullamento della sanzioni inflitte in prime cure, debba parimenti di necessità conseguire, in questo caso, la disputa della gara in argomento presso l’indicato impianto di Bolzano, secondo le modalità da fissarsi a cura della competente Lega. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l’effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni irrogate, nonché dispone la disputa della gara a fianco indicata presso il campo “Druso” di Bolzano in data e orario da fissarsi da parte della competente Lega. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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