F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 15 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL. CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 15 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 09 ottobre 2008
1) RICORSO DELL’ U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL. CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008)
Con raccomandata A.R., anticipata via fax e spedita il 14.3.2008, la U.C. Sampdoria proponeva reclamo a Codesto Giudice avverso la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. pubblicata nel Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008. Censurava la reclamante il mancato riconoscimento della dedotta eccezione di prescrizione in relazione al premio alla Carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. riconosciuto in favore della Polisportiva Ciampino per l’esordio in serie A del calciatore Danilo Soddimo, avvenuto il 30.4.2006 nel corso della gara Sampdoria/Udinese. Deduceva in particolare la reclamante che il diritto matura a far data dall’esordio del calciatore costituendo detta circostanza il presupposto del diritto medesimo, per cui i termini prescrizionali andavano computati dalla detta data e non dal primo giorno successivo al termine della stagione agonistica in cui l’evento è maturato. Chiedeva quindi l’integrale riforma della pronuncia impugnata previa affermazione dell’intervenuta prescrizione nel corso della stagione agonista 2006/2007. Il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni. Se infatti è vero che il diritto di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. viene ad esistenza per il mero di fatto che il calciatore esordisca in serie A ovvero quando partecipi con lo status di professionista ad una gara della Nazionale A o della Under 21, il relativo compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Dispone l’art. 1184 c.c. che se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Giusta il disposto del successivo art. 1185 c.c., il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente in suo favore. L’art. 99 bis N.O.I.F. dispone che il compenso per premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società onerata entro la fine della Stagione Sportiva in cui si è verificato l’evento. La Stagione Sportiva ha termine il 30 giugno di ciascun anno per cui, dovendosi qualificare il termine di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., riconosciuto presuntivamente in favore del debitore ex art. 1184 c.c., la prestazione, giusta il disposto dell’art. 1185 c.c. può essere richiesta solo a far data dal primo luglio, non essendo esigibile in pendenza del termine. Dispone altresì l’art. 2935 c.c. che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie il diritto è sorto inequivocabilmente il 30.4.2006, giorno dell’esordio del calciatore in serie A ma l’Ordinamento Sportivo concede termine e consente quindi di differire l’adempimento alla fine della stagione in cui lo stesso è venuto ad esistenza, per cui, in caso di inadempimento, giusta il combinato disposto degli artt. 1184, 1185 e 2935 c.c., il diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno 1.7.2006. Dispone l’art. 25 n. 3 C.G.S. che i diritti di natura economica si prescrivono al termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui gli stessi sono maturati, laddove per maturazione del diritto, ai fini prescrizionali, deve intendersi non il giorno in cui lo stesso è sorto in astratto ma quello in cui se ne può esigere la prestazione in concreto. L’obbligazione sottoposta a termine, infatti, pur avendo i requisiti di validità, non ha quella dell’efficacia, potendosi pretendere la prestazione solo dopo la scadenza del termine medesimo. Ritenuto per fermo quanto sopra, il credito maturato poteva esigersi solo dal giorno 1.7.2006, vale a dire nell’ambito della stagione 2006/2007, e detto diritto deve ritenersi prescritto ove non richiesto o azionato entro la successiva stagione 2007/2008. E’ pacifico in atti che in data 4.9.2007, quindi entro la Stagione Sportiva 2007/2008, la società Ciampino ha inoltrato all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. la richiesta della certificazione del
premio alla carriera del calciatore Soddimo ed in data 21.12.2007, il detto Ufficio ha certificato il premio nella misura di € 13.000,00. Il diritto quindi è stato richiesto nell’ambito e non oltre il termine prescrizionale, per cui si appalesa totalmente infondata l’eccezione di prescrizione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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