F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 15 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 15 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 09 ottobre 2008
4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.2008)
In data 1.7.2003, l’atleta Arianna Dudine, all’epoca tesserata per la Vallassinese, richiedeva alla Divisione Calcio Femminile (di seguito: “DF”) lo svincolo per dacadenza del tesseramento a norma dell’art. 32 bis delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (di seguito: “NOIF”); la documentazione allegata alla richiesta, tuttavia, non perveniva alla Divisione Femminile; In data 13.7.2005, nondimeno la calciatrice Dudine otteneva lo svincolo d’ufficio in considerazione della rinuncia della Vallassinese al campionato di competenza; In data 23.12.2005, la calciatrice Dudine si tesserava per l’A.C.F. Milan in virtù dello svincolo d’ufficio sopracitato; In data 1.9.2007, l’atleta Dudine si tesserava con la società Riozzese femminile, convinta, come emerge dalla documentazione proveniente dalla stessa atleta, di essere svincolata non a seguito di quanto indicato sub 2), sibbene a seguito della sua originaria richiesta, menzionata sub 1); In data 1.10.2007, la Divisione Femminile comunicava alla società Riozzese la non titolarità del tesseramento dell’atleta Dudine, sostenendo che la stessa atleta fosse già tesserata per la società A.C.F. Milan. A seguito di tale comunicazione, l’atleta Dudine faceva nuovamente pervenire alla Divisione Femminile la richiesta di svincolo già prodotta, indicata sub 1). La Divisione Femminile, pertanto, in data 8.11.2007, richiedeva il giudizio della Commissione Tesseramenti (di seguito: “CT”) in ordine al mancato svincolo della calciatrice Dudine ex art. 32 bis NOIF; la Commissione Tesseramenti, con delibera del 23.1.2008, dichiarava valido il tesseramento della calciatrice Dudine in favore dell’A.C.F. Milan, sulla base dei seguenti motivi: (a) la calciatrice Dudine si era limitata a presentare richiesta di svincolo alla DF (vedi sub 1); (b) a tale richiesta non era seguito alcun provvedimento espresso della Divisione Femminile in ordine al diniego o alla concessione dello svincolo; al proposito, la Divisione Femminile ha sostenuto di non aver mai ricevuto la documentazione allegata alla richiesta della calciatrice Dudine; (c) non ostante la calciatrice Dudine non avesse ricevuto comunicazione alcuna da parte della Divisione Femminile in risposta alla sua istanza (appunto perché mai un provvedimento fu adottato), ella non si è mai attivata per sollecitare la delibera di concessione (o diniego) dello svincolo; (d) ciò posto, la Commissione Tesseramenti evidenzia come ”la presentazione della domanda per richiedere la decadenza del tesseramento al raggiungimento dell’età, richiesta dalle norme federali [ossia 25 anni ex art. 32 bis NOIF], non può essere da sola sufficiente a provocare lo svincolo in assenza del provvedimento da parte del competente comitato o divisione”. In data 20.2.2008, la calciatrice Dudine proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (di seguito: “CGF”) avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 44, comma 5, C.G.S.. Pendente gravame, in data 7.4.2008, perveniva a questa C.G.F. comunicazione con la quale l’atleta Dudine rinunciava al proposto reclamo. Sulla base di quanto esposto questo Organo Giudicante, ha adottato la seguente decisione. L’appellante ha proposto reclamo avverso la declaratoria di validità del tesseramento in favore dell’A.C.F. Milan in data 20.2.2008; al reclamo non era tuttavia allegata la ricevuta raccomandata attestante la contestuale notifica dell’appello alla società controparte, siccome prescritto dall’art. 37 C.G.S.. Questo Organo Giudicante ritiene quindi inammissibile il proposto reclamo per mancanza della prova da parte dell’appelante di avere notificato alla controparte il reclamo medesimo e, conseguentemente, conferma la delibera della Commissione Tesseramenti del 23.1.2008 – Com. Uff. n. 18/D, con la quale si è pronunciata la declaratoria di validità del tesseramento della calciatrice Arianna Dudine in favore della società A.C.F. Milan. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Dudine Arianna per non aver dato prova del contestuale invio dei motivi di reclamo alle controparti ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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