F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008 2. RICORSO DELL’A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008
2. RICORSO DELL’A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007)
All’esito dell’esame della informativa inviata dal Segretario della F.I.G.C., con la quale veniva trasmessa una lettera della calciatrice Selena Mazzantini, all’epoca dei fatti tesserata per la A.C.F. Torino Femminile, in cui l’atleta segnalava il mancato pagamento di parte delle proprie spettanze economiche da parte della stessa A.C.F. Torino Femminile relative alla Stagione Sportiva 2005/2006, e valutata la decisione della C.A.E. in data 15.12.2006 - passata in giudicato in quanto non impugnata dalla società - con la quale il citato organo (i) aveva riscontrato tale violazione in capo alla medesima società ed (ii) aveva ordinato il pagamento in favore della calciatrice della somma di € 4.800,00, la Procura Federale deferiva il signor Cosimo Bersano, presidente della A.C.F. Torino Femminile, e la stessa società per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 94 ter, comma 11, N.O.I.F., la seconda, ai sensi di quest’ultimo articolo e dell’art. 2, comma 4, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione del 21.6.2007, ha accolto la richiesta della Procura Federale, applicando i minimi edittali attraverso la sanzione di un punto di penalizzazione alla società, da scontare nella Stagione Sportiva 2007/2008, e l’inibizione per anni uno al presidente della società stessa, signor Cosimo Bersano. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte la A.C.F. Torino Femminile lamentando:
1) che la società ha concluso nel marzo del 2007 - quindi successivamente al decorso del termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F - un accordo transattivo con la calciatrice che prevede il differimento del pagamento di quanto dovuto, sostenendo come il nuovo termine convenzionalmente determinato dalle parti sostituisca il termine di pagamento indicato dalla normativa federale;
2) la contraddittorietà della decisone della Commissione Disciplinare rispetto ad alcuni precedenti giurisprudenziali.
3) l’abnormità delle sanzioni rispetto alla condotta tenuta della società ed ai precedenti citati nel ricorso;
4) l’impossibilità di comminare l’inibizione al presidente, in quanto, ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S. non è stata accertata la partecipazione dello stesso all’illecito. Per quanto esposto, la ricorrente ha richiesto l’annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile e, in subordine, la riduzione delle stesse. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 6.9.2007, sono presenti il signor Cosimo Bersano, personalmente, ed il legale della A.C.F. Torino Femminile, avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiede l’accoglimento. E’ presente, altresì, il rappresentante della Procura Federale che conclude per la conferma della sanzione applicata alla società e per la riduzione dell’inibizione al Presidente della società nella misura del minimo edittale, mesi 6, previsto dal nuovo C.G.S. per la medesima violazione. La C.G.F., esaminati gli atti, rileva che debba essere confermata la sanzione di un punto di penalizzazione nei confronti della società, perchè (i) non vi è prova né principio di prova in ordine al presunto accordo transattivo tra la società stessa e la calciatrice Mazzantini, diretto a dilazionare il pagamento dei compensi in questione, in quanto lo stesso accordo non è mai stato prodotto in atti, così come (ii) non è stata provata l’estraneità del Presidente della società, Cosimo Bersano ai fatti in questione e, in ogni caso, (iii) prevale il dettato della norma federale, art. 94, comma 11, delle N.O.I.F., che impone, in caso di mancata impugnazione della decisione della C.A.E., il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione di tale decisione. In ordine, invece, alla sanzione inflitta al signor Cosimo Bersano, questa Corte ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale, tenuto conto del minimo edittale stabilito dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva per la violazione oggetto del presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, per l’effetto, visto l’art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell’inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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