F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008 3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008
3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.2007)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell’allenatore di base Maurizio Marin ai sensi dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto, pur non essendo tesserato, funzioni di allenatore della squadra Allievi Regionali dell’A.S.D. Savignanese dal 17 settembre al 3 dicembre 2006 e successivamente in data 21.12.2006 per essere stato tesserato dall’A.S.D.Santarcangelo per allenare la prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., con la decisione di cui in epigrafe, ritenuto il Marin responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte il Marin, assumendo di non aver svolto alcuna attività di allenatore della società Savignanese e che la presenza del suo nominativo nelle distinte di alcune gare a livello giovanile era frutto di una leggerezza dettata esclusivamente dalla ignoranza della normativa federale. In linea gradata all’accoglimento del ricorso ha chiesto una congrua riduzione della sanzione disciplinare. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Nel merito correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto il fatto accertato nella sua obiettiva materialità, non soltanto in virtù delle prove documentali acquisite, ma anche in considerazione della ammissione del Marin, in sede istruttoria, di aver svolto le funzioni di allenatore nel corso delle gare disputate dalla società Savignanese. Sussiste pertanto la violazione regolamentare addebitata al Marin dal momento che l’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico sanziona in maniera esplicita e inequivoca l’attività svolta dai tecnici nel corso della medesima Stagione Sportiva per più di una società, ancorché di fatto e indipendentemente dal ramento. Ad avviso della Corte di Giustizia Federale ricorrono invece giusti motivi per rideterminare in maniera più contenuta la sanzione inflitta dal primo giudice, considerata la buona fede dell’incolpato che ha agito con un grado di intensità scarsamente doloso ed ha prontamente riconosciuto la violazione regolamentare. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta a tutto il 31.10.2007. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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