F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 01 luglio 2008 1) RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 01 luglio 2008
1) RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.2008)
Con comunicazione alla F.I.G.C. del 23.4.2008, il C.U.S. Ancona presentava formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque diffusa con Com. Uff. n. 613 del 17.4.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro la Chevrolet Tre Colli disputata a Montesicuro (Ancona) il 6.4.2008 per i quali veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 600,00. Quest’ultima veniva irrogata per effetto del comportamento di alcuni sostenitori del C.U.S. Ancona i quali, inizialmente davano vita sugli spalti ad un tafferuglio con alcuni sostenitori della squadra avversaria e, successivamente, si riversavano sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro che ricominciava dopo sei minuti, grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le società che provvedevano ad allontanare i sostenitori dal terreno di gioco; contestualmente, uno dei sostenitori rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e minacciosa. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “..non v’era alcuna barriera che separasse la tribunetta dal terreno di gioco ed il tifoso ha preso il calciatore poi espulso per le spalle, strattonandolo e percuotendolo da dietro”; eccepiva inoltre che lo staff tecnico ed i calciatori non avevano attribuito a tale gesto un carattere aggressivo. La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione di una sanzione ritenuta eccessiva. Ciò premesso, la Corte ritiene che l’indiscutibile gravità dei fatti accertati e la mancata adozione, da parte della società reclamante, di misure idonee alla prevenzione dei fatti di cui si discute, siano stati adeguatamente ed equamente considerati uniti dal primo giudice. A questa stregua, pertanto, la decisione va confermata con conseguente incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona di Ancona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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