F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 24 giugno 2008 1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D. BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 24 giugno 2008 1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D. BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008) Con preannuncio di reclamo del 13.2.2008 la S.S. Scafatese Calcio s.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. avverso l’omologazione del risultato della gara Scafatese/Foggia del 2.2.2008 che non si era potuta disputare stante l’impossibilità dell’arbitro di identificare i tesserati del Foggia a seguito dell’asserito furto dei loro documenti. Con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008 il Giudice Sportivo, riconoscendo l’esimente della causa di forza maggiore, rimetteva gli atti alla Lega Professionisti Serie C per il recupero della sopracitata gara. Istruito il reclamo e fissata la data del 28.2.2008 per la camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 19.2.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si evidenziava la piena ed esclusiva responsabilità dell’U.S. Foggia in ordine alla mancata disputa della suddetta gara e l’assoluta insussistenza della causa di forza maggiore, ritenendo che la mancanza dei documenti identificativi dei tesserati fosse da imputarsi ad una semplice dimenticanza dei propri dirigenti. In particolare si evidenziava come: • la denuncia di furto non era stata presentata lo stesso 2.2.2008 alla stazione dei Carabinieri di Scafati bensì due giorni dopo alla Questura di Foggia; • la tessera federale intestata al calciatore Tempesta Leonardo, che figurava nella denuncia come una di quelle sottratte, risultava nella distinta di gara relativa alla partita Foggia/Cassino del 16.2.2008 (quindi in epoca successiva al presunto furto); e, in conclusione, chiedeva che, riconoscendo la responsabilità dell’U.S. Foggia s.r.l. in ordine alla mancata disputa della gara Scafatese/Foggia del 2.2.2008, fosse inflitta alla stessa la sconfitta con il punteggio di 0-3. La società Foggia, in data 27.2.2008, controdeduceva sostenendo che: • nell’immediatezza dei fatti, il dirigente accompagnatore della società pugliese aveva informato sia i dirigenti della Scafatese sia, soprattutto, il direttore di gara; • a carico del medesimo dirigente sussisteva solo l’obbligo di informare il direttore di gara di quanto accaduto, avendo poi 90 giorni di tempo per formalizzare la denuncia di furto. Malgrado ciò, il dirigente si era recato alla locale stazione dei Carabinieri per presentare denuncia di furto ma era stato invitato dal personale di turno a presentare la denuncia direttamente a Foggia, stante l’assenza di urgenza; • la Scafatese, in quanto società ospitante, doveva ritenersi responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico all’interno dell’impianto ma, pur essendo stata informata dell’accaduto, non aveva provveduto a chiamare le forze dell’ordine affinchè accertassero i fatti; • la tessera federale del calciatore Tempesta era stata erroneamente inclusa nell’elenco dei documenti rubati; e, in conclusione, chiedeva, che venisse rigettato il reclamo proposto dalla Scafatese Calcio e confermata integralmente la decisione del Giudice Sportivo impugnata. Nella camera di consiglio del 28.2.2008, la Corte, esaminati gli atti, mandava gli stessi alla Procura Federale affinchè venisse acquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2.2.2008, con particolare riferimento all’asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d’identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Leonardo Tempesta. In data 16.4.2008, la Procura Federale restituiva gli atti a questa Corte unitamente alla relazione relativa all’istruttoria, dalla quale si evinceva che non vi era prova certa del furto dei documenti. Lo stesso signor Alberto Mangano, dirigente accompagnatore dell’U.S. Foggia ed estensore della denuncia, ascoltato dalla Procura in data 5.4.2008, era giunto per deduzione alla conclusione di aver subito un furto, convinto di aver portato con sè i documenti ma non avendoli poi trovati nella valigetta nello spogliatoio; nella sua audizione, comunque, il Mangano, non usava mai il termine “furto” dei documenti, ma parlava sempre di “smarrimento”. La Procura Federale evidenziava anche il fatto che le tessere riutilizzate dopo la denuncia erano molte, e non soltanto quella del calciatore Tempesta. Il dirigente Mangano, sentito anche su questo argomento, aveva riferito, dapprima, che trattavasi di duplicati con lo stesso numero di quelli smarriti, per poi non essere in grado di rispondere quando l’ufficio inquirente gli aveva contestato il fatto che per altri tesserati i numeri delle nuove tessere rilasciate dalla Lega erano diversi da quelli delle vecchie. Viste le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale, in base alla quale appare più verosimile l’ipotesi della dimenticanza o dello smarrimento dei documenti da parte dei dirigenti dell’U.S. Foggia piuttosto che quella del furto degli stessi da parte di ignoti. Considerato che, come principio generale dell’ordinamento giuridico, l’onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce a sostegno della propria tesi. Considerato che la società U.S. Foggia non è stata in grado di approntare un idoneo quadro probatorio – o quantomeno indiziario, corroborato dalle tipiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza – a sostegno della tesi del furto dei documenti, dovendosi così ritenere non invocabile l’esimente della causa di forza maggiore. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera infliggendo la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata per 0 -3 a carico della società U.S. Foggia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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