F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF DEL 27 MAGGIO 2008 2) RICORSO DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDRIERI FRANCESCO NATO IL 21.11.1990 IN FAVORE DELLA POL. SAN FILI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 20.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF DEL 27 MAGGIO 2008
2) RICORSO DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ANDRIERI FRANCESCO NATO IL 21.11.1990 IN FAVORE DELLA POL. SAN FILI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 20.2.2008)
Con ricorso alla Commissione Tesseramenti i sigg.Giuseppe Andrieri e Franca Paletti, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Francesco Andrieri, hanno chiesto la declaratoria di nullità, per apocrifia delle rispettive sottoscrizioni, della richiesta di tesseramento del predetto minore in favore della società Polisportiva San Fili con vincolo pluriennale, assumendo che né loro, né il proprio figlio avevano sottoscritto alcuna richiesta di tesseramento in favore della prefata società. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, con delibera di cui al Com. Uff. n. 70/2007 del 14.12.2007 aveva investito la Commissione Tesseramenti per accertare la regolarità del tesseramento dello stesso calciatore Francesco Andrieri con la società Comprensorio Montalto Uffugo. Ciò in quanto il citato organo disciplinare era stato adito per deliberare in merito alla regolarità della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Isola Capo Rizzuto disputata il 18.11.2007 nella quale aveva partecipato il calciatore Andrieri risultante tesserato per la società Polisportiva San Fili. La Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo degli Andrieri e pronunciando sulla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Francesco Andrieri in favore della società Polisportiva San Fili. Contro questa decisione ricorrono Giuseppe Andrieri e Franca Paoletti. Gli stessi lamentano che la Commissione Tesseramenti non ha tenuto conto del disconoscimento delle firme, violando in tal modo il principio che se vi è disconoscimento chi intende avvalersi del documento deve proporre istanza di verificazione, altrimenti il documento non può essere utilizzato ai fini della decisione. I ricorrenti lamentano altresì che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto valido il tesseramento anche sulla considerazione che per tutta la stagione sportiva l’Andrieri ha giocato con la Polisportiva San Fili, senza tener conto della circostanza del duplice tesseramento del calciatore risultante dal fatto che in tutte le distinte delle gare cui ha partecipato l’Andrieri risultava indicato il numero di matricola corrispondente al tesseramento in favore della società Nova Castrolibero. Tale divergenza dimostrerebbe ad avviso dei ricorrenti che gli stessi hanno firmato solo una richiesta di tesseramento in favore della società Nova Castrolibero e che non hanno mai firmato per la Polisportiva San Fili. Il ricorso, che presenta indubbi elementi di inammissibilità, è comunque infondato. La Commissione Tesseramenti dopo avere rilevato che il tesserato Francesco Andrieri aveva riconosciuto come autentica la propria sottoscrizione, così smentendo l’assunto contenuto nel reclamo dei suoi genitori, secondo cui neppure il minore avrebbe sottoscritto l’atto, in merito alla pretesa apocrifia della sottoscrizione di Giuseppe Andrieri e Franca Paletti, ha osservato che dal confronto
con le scritture di comparazione tutte le firme appaiono sovrapponibili, quanto meno compatibili con quelle rilasciate dai reclamanti per struttura, pressione delle lettere e conformazione delle stesse. Nel dettaglio ha rilevato tra l’altro con riferimento alla firma apposta dalla sig.ra Paoletti, che la lettera ”F” del nome, particolare nella sua conformazione, risulta identica in tutte le firme poste, ivi compresa quella contestata. Contro queste argomentazioni, che costituiscono il nucleo fondante della decisione, i ricorrenti tralasciano ogni specifica censura, incorrendo ineludibilmente nel vizio di inammissibilità del ricorso, dal quale non si sottraggono con la loro richiesta di una perizia calligrafica che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto superflua, dal momento che ha adeguatamente motivato il proprio convincimento. Né vale a modificare le conclusioni raggiunte, la pretesa necessità,a fronte del disconoscimento delle firme di far ricorso al procedimento di verificazione della scrittura disconosciuta, in quanto trattasi di un istituto proprio del sistema processuale civile che non può trovare ingresso nell’ordinamento sportivo senza una espressa norma di rinvio. Né maggior pregio presenta l’ulteriore rilievo dei ricorrenti circa il duplice tesseramento del calciatore, dal momento che la sottoscrizione di un tesseramento non esclude in punto di fatto la sottoscrizione di altra richiesta di tesseramento per una diversa società, mentre è un dato certo che l’Andrieri nella stagione sportiva 2006/2007 ha partecipato al Campionato Allievi per conto della Polisportiva San Fili, elemento questo che avvalora ulteriormente le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dai signori Andrieri Giuseppe e Paoletti Franca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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