F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF DEL 27 MAGGIO 2008 1) RICORSO DELL’A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

1) RICORSO DELL’A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007) Con ricorso in data 17.1.2008, la A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l’integrale riforma della delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Max Antonio Pierini, ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del predetto calciatore in favore della A.S. Pro Calcetto Avezzano per la stagione 2007/2008. In particolare, la società ricorrente si duole che la Commissione Tesseramenti avrebbe dato erroneamente credito al disconoscimento da parte del calciatore della sottoscrizione del modulo di tesseramento per la stagione 2007/2008 al medesimo attribuita, nonostante le prove della autenticità di detta sottoscrizione offerte dalla Associazione e consistenti nelle affermazioni rese in tal senso, anche per iscritto, dal Presidente della stessa Associazione, dal di lui fratello e da tale signor Alessandro Iania, tutti presenti in occasione della firma di detto modulo da parte del Pierini e tutti pronti a rendere testimonianza. A confutazione della decisone impugnata, che conclude per l’apocrifia della firma del calciatore sul modulo di tesseramento, in questa sede la Associazione allega “Parere” tecnico-grafico della dott.ssa Chiara Mastropietro che afferma essere invece “altamente probabile” che la firma apposta dal calciatore sul modulo di tesseramenti in questione sia riconducibile al sig. Max Antonio Pierini. Espletata la Consulenza tecnica d’ufficio a base grafologica disposta da questa Corte ed affidata alla dott.ssa Carla Avenali, perito grafico e consulente del Tribunale di Roma, si è acquisita la relativa relazione peritale datata 22.4.2008 che, dopo aver concluso “Questi Gesti Tipo di carattere del tutto personale, costituiscono una sorta di “sigillo” identificatorio, molto difficile da riprodurre per chi voglia tentare una imitazione. Pertanto, si può sostenere nella totale certezza, che dal confronto tra la sottoscrizione in verifica e le autografe comparative è riconoscibile la presenza di due diverse personalità grafiche”, ha così risposto al quesito posto: “La sottoscrizione a nome Max Antonio Pierini apposta in calce al documento di tesseramento alla F.I.G.C. relativo all’anno 2007/2008 è apocrifa, non attribuibile al signor Max Antonio Pierini”. Alla C.T.U. ha replicato la società ricorrente, mediante Controdeduzioni Tecnico-Grafiche della dott.ssa Mastropietro, che, in totale divergenza con le risultanze della CTU, si concludono con la conferma della autografia della firma apposta a nome del calciatore Pierini in calce al documento di richiesta di tesseramento. Il reclamo è infondato e va rigettato. Questa Corte non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni tecniche alle quali perviene, all’esito dell’analisi delle autografie acquisite agli atti del procedimento e con ampia, documentata, dirimente e condivisibile motivazione, la CTU all’uopo espletata, che, come detto, con certezza afferma che è apocrifa e non attribuibile al signor Max Antonio Pierini la firma apposta in calce al modulo di tesseramento per cui è controversia. Non appaiono idonee a sovvertire una tale conclusione le controdeduzioni tecniche pure allegate dalla Associazione ricorrente, anche in ragione del fatto che la C.T. dott.ssa Mastropietro afferma espressamente di non potersi esprimere in termini di certezza assoluta non avendo avuto a disposizione l’originale del documento in verifica. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L’Aquila). Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone altresì, incamerarsi la tassa reclamo.
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