F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 189/CGF – RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 AL CALCIATORE VALERIO CASCIOTTA SEGUITO GARA REAL SAN LORENZO/TRE MONTI MONTECASTRILLI DEL 30.03.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 85 del 18.04.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 189/CGF – RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 246/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 AL CALCIATORE VALERIO CASCIOTTA SEGUITO GARA REAL SAN LORENZO/TRE MONTI MONTECASTRILLI DEL 30.03.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 85 del 18.04.2008) L’A.S.D Nuova Tre Monti Montecastrilli ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria di cui al Com. Uff. n. 85 del 18.4.2008 relativa alla gara Real S. Lorenzo /Nuova Tre Monti, 3° Categoria, Girone D, disputatasi il 30.3.2008. Con tale provvedimento la detta Commissione confermava, per inammissibilità del reclamo, la statuizione resa dal Giudice Sportivo che aveva squalificato il calciatore Valerio Casciotti fino al 31.12.2008. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l’A.S.D. Nuova Tre Monti si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consent itogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Tre Monti Montecastrilli di Montecastrilli (Terni) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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