F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 25.8.2007 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 31 DEL 28.8.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL’U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 25.8.2007 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 31 DEL 28.8.2007) Con il reclamo in epigrafe indicato il signor Minguzzi, Direttore sportivo del Grosseto, ha chiesto la riduzione della sanzione di ammonizione con diffida ed ammenda di Euro 5.000.00, irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per aver, al termine della gara Modena-Grosseto del 25.8.2007, affiancato l’arbitro sul terreno di giuoco criticandone l’operato con espressioni ingiuriose. Risulta dagli atti che il reclamante si era a fine gara avvicinato all’arbitro, protestando con le parole “sei stato scandaloso – ci vuole buon senso – ci vorrebbe più buon senso” e successivamente gli aveva gridato contro una frase ingiuriosa. Quest’ultima offesa non sarebbe stata percepita dall’interessato, che nel frattempo aveva proseguito verso lo spogliatoio, ma era udita e riportata nel rapporto dal rappresentante della Procura Federale. Ora, se non c’è dubbio che il Giudice Sportivo abbia esattamente ravvisato un illecito nel comportamento antidoveroso del direttore sportivo, sembra altrettanto chiaro che la complessiva misura della penalità adottata sia stata, in effetti, eccessiva nella fattispecie in esame. E ciò, sia in considerazione dei buoni precedenti dell’incolpato, del pentimento dimostrato e della sua lealtà nell’ammettere lo svolgimento dei fatti; sia, e soprattutto, tenendo conto della reale entità delle sue proteste nel pur burrascoso dialogo con il direttore di gara. La successiva più grave e plateale forma di aggressione verbale, infatti, non è stata direttamente percepita dall’arbitro, né poteva essere colta dallo stesso nella sua portata ingiuriosa, poiché era stata pronunciata quando questi si era ormai allontanato di una decina di metri e come tale non era più da considerarsi presente. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Minguzzi Vincenzo e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’ammonizione con diffida ed all’ammenda di Euro 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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