F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007) Con il reclamo in epigrafe indicato la Pol. Val di Sangro ha chiesto la riduzione della squalifica predetta da tre ad una giornata ed in eventuale subordine da tre a due giornate, non contestando lo svolgimento dei fatti come riferito nel rapporto arbitrale ed accertato dal Giudice Sportivo, ma invocando una sanzione meno severa che tenesse conto cioè dei precedenti di carriera del Galuppi, del particolare stress da lui sofferto in quella fase dell’incontro anche a causa del rigore fallito e delle manifestazioni ostili ricevute da parte della tifoseria ospite: del resto, sarebbe stato anche da tener presente che la condotta del calciatore non aveva in concreto dato luogo ad incidenti o comportamenti di reazione pericolosi a seguito di questo episodio. Il gravame non merita accoglimento. Militano in senso contrario ad un atteggiamento di clemenza la obiettiva gravità e la portata provocatoria delle espressioni pronunciate, come pure la qualifica di capitano che attribuiva al ricorrente una posizione di particolare responsabilità. Il fatto, poi, che non si siano verificati incidenti non esclude la potenziale pericolosità del suo comportamento, ma va a merito del senso di responsabilità del pubblico ospite. Né assume rilevanza l’omissione della circostanza nel referto del primo assistente, poiché a tutti gli effetti fa fede privilegiata il chiaro ed in equivoco rapporto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Val di Sangro A.R.L. di Atessa (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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