F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/CGF – RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO 2008 6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.2007) Con provvedimento del 4.9.2007, Com. Uff. n. 18 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, squalificava per tre gare il calciatore del Sorrento Calcio S.r.l. Salvatore Sibilli per “comportamento platealmente ingiurioso ed offensivo verso l’arbitro”, tenuto dal giocatore dopo una ammonizione nel corso della partita del Campionato di Serie C/1 Sorrento – Potenza disputatasi a Sorrento il 2.9.2007. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Sorrento Calcio S.r.l., la quale non contestava le espressioni indicate nel rapporto arbitrale come profferite dal Sibilli all’indirizzo del direttore di gara, ma sosteneva che le parole sfuggite al giocatore, pur offensive, non potevano essere considerate ingiuriose. Si chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta. Le argomentazioni difensive non possono essere accolte dalla Corte, giacchè l’espressione rivolta dal Sibilli all’arbitro, appare all’evidenza non solo offensiva, ma anche ingiuriosa in quanto attributiva di una caratteristica chiaramente negativa al destinatario. Essa, tuttavia, anche per le modalità di comportamento che l’hanno accompagnata, non appare rivestire caratteristiche di particolare gravità, per cui vi è spazio per la riduzione della squalifica inflitta all’atleta a due giornate, misura che appare più correttamente commisurata alla rilevanza della infrazione commessa. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento e, per l’effetto, infligge al calciatore Sibilli Salvatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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