F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 2. RICORSO DELL’ A.S. VOLTURARA TERMINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTING ATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 2. RICORSO DELL' A.S. VOLTURARA TERMINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTING ATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.2007) Con rituale atto d’appello la Società A.S. Volturara Terminio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania attinente alla gara F.C. Sporting Atripalda/A.S. Volturara Terminio, valida per il Campionato di 2a Categoria – Girone I – disputata l’ 1.4.2007. La Commissione Disciplinare, in esito ai motivi proposti dalla A.S. Volturara Terminio circa la posizione irregolare del calciatore minorenne Ciaramella Sabino del F.C. Sporting Atripalda, aveva respinto il relativo reclamo poiché lo stesso risultava regolarmente tesserato. Giova precisare che la richiesta di tesseramento del Ciaramella, inviata con plico postale il 9.12.2006 all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania, essendo risultata priva della sottoscrizione di uno dei genitori era stata poi, su sollecitazione dell’Ufficio Tesseramento, regolarizzata “entro il termine ultimo del 31.5.2007, ovvero in data 19.5.2007. Di conseguenza, secondo la Commissione Disciplinare, il tesseramento del calciatore Ciaramella in favore del F.C. Sporting Atripalda era da ritenersi regolare in quanto gli effetti discendevano dal 9.12.2006, data di spedizione del plico postale contenente la relativa richiesta. All’udienza del 16.7.2007 nessuno è comparso per l’appellante. Ciò premesso, osserva la Corte di Giustizia Federale che l’appello è fondato e merita di essere accolto. L’art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., che regola il tesseramento di calciatori dilettanti, statuisce che la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, determina la decorrenza del tesseramento. Ciò, come è ben ovvio, ove le richieste rispondano ai requisiti fissati dalla normativa federale che per quanto attiene ai minori devono, però, essere sottoscritte da coloro che esercitano la potestà genitoriale. In mancanza di questo requisito la richiesta di tesseramento deve ritenersi “tamquam non esset”. Ne deriva, quindi, come ineluttabile conseguenza che l’ 1.4.2007, data di disputa della gara in oggetto, il Ciaramella non era in posizione regolare agli effetti del tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.S. Volturara Terminio di Volturara Irpina (Avellino) annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, infligge alla società F.C. Sporting Atripalda la punizione sportiva della perdita della gara indicata per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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