F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO DEL 27.5.2007 (Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO DEL 27.5.2007 (Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.2007) La società Altinese 2000 presentava reclamo in merito alla gara disputata il 27.5.2007 con la A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio, terminata con il risultato di 3-0 a favore della avversaria, assumendo che a fine gara i propri calciatori nel far rientro negli spogliatoi ad essi riservati, erano stati inseguiti ed aggrediti da calciatori e dirigenti avversari. Nell’occasione il calciatore Mattia D’Urbano era stato colpito con una sedia alla testa, riportando lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara. In conseguenza di quanto accaduto chiedeva fosse inflitta, ai sensi degli artt. 24 comma 3 e 12 comma 4 lett. b) C.G.S., nei confronti della squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara, oppure in via subordinata disposta la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo. La Commssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con la decisione di cui in epigrafe respingeva a sua volta l’impugnazione proposta dalla Polisportiva Altinese contro l’omologazione del risultato conseguito sul campo, osservando che si era trattato di un fatto di violenza avvenuto dopo la disputa della gara tra due calciatori avversari, che non aveva avuto alcuna rilevanza sul regolare svolgimento della stessa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Altianese 2000 alla C.A.F., ora Corte di Giustizia Federale, sostenendo anzitutto che erroneamente il giudice di 2° grado aveva ritenuto che i fatti violenti verificatisi al termine dell’incontro fossero irrilevanti ai fini della regolarità della gara e in secondo luogo l’errata applicazione dell’art.11 C.G.S. che disciplinando la responsabilità delle società per fatti violenti non prefigura alcuna differenziazione tra i sostenitori, gli accompagnatori, i dirigenti, i collaboratori e i “calciatori”. Il ricorso, che presenta peraltro numerosi profili di inammissibilità, è comunque infondato e pertanto va rigettato. Osserva anzitutto la Corte Federale che il giudizio sulla regolarità della gara, proprio perché non è di natura tecnica, viene espressamente attribuito agli organi della giustizia sportiva ai quali spetta di stabilire se e in quale misura, quando nel corso della gara si siano verificati fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Alla stregua di tali premesse risulta evidente che il giudizio sulla regolarità della gara costituisce un apprezzamento di merito di circostanze di fatto, che nel caso in esame il giudice di seconda istanza ha compiutamente valutato ed esaustivamente motivato. Tale apprezzamento sia nel vigore dell’abrogato Codice di Giustizia Sportiva, che del nuovo Codice, le cui norme si applicano a partire dall’1.7.2007, non può costituire oggetto di un virtuale giudizio di terzo grado in questa sede. In merito alla seconda censura, che investe la pretesa errata applicazione dell’art. 11 del C.G.S. osserva la Corte Federale che la doglianza oltre ad essere inammissibile, è in ogni caso infondata. Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che la richiesta alternativa della punizione sportiva della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 13 del C.G.S. è stata avanzata per la prima volta con il ricorso proposto contro la decisione del Giudice Sportivo, dal momento che con il reclamo presentato per i fatti avvenuti nella gara del 27.5.2007 la Pol. Altinese aveva chiesto, in via principale la sanzione della perdita della gara in danno della società Tiburfuoco e in via subordinata la ripetizione della gara. La domanda nuova in appello è quindi inammissibile. Nel merito la interpretazione proposta dalla società ricorrente dell’art. 11 del C.G.S. è comunque priva di pregio. L’art. 11 C.G.S. sanziona la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti commessi occasione delle gare dai propri sostenitori, che sono soggetti estranei all’ordinamento federale. La norma quindi contempla una fattispecie tipica, riferibile esclusivamente ai sostenitori delle società, nella quale non possono rientrare i calciatori, che a norma dell’art. 36 delle N.O.I.F. sono tesserati della F.I.G.C. e come tali soggetti dell’ordinamento federale, tenuti all’osservanza della disciplina federale, della cui violazione rispondono a titolo personale e nei casi espressamente previsti unitamente alle società di appartenenza. Per questi motivi la C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Altinese 2000 di Altino (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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