F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008 8. RICORSO DELLA S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA LICATA/ACICATENA DEL 20.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO 2008
8. RICORSO DELLA S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA LICATA/ACICATENA DEL 20.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.2007)
Con provvedimento dell’8.6.2007, Com. Uff. n. 201, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti respingeva il reclamo della società S.S.D. Licata avverso la squalifica del campo di giuoco fino al 31.3.2008 e l’ammenda di Euro 5.000, in ordine agli incidenti occorsi al termine della gara Licata- Acicatena del 20.5.2007.
Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la società Licata che richiedeva la revoca, o una congrua riduzione delle sanzioni inflitte, sostenendo la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare nella parte in cui affermava che la memoria difensiva presentata dalla ricorrente Licata, circa il comportamento di supporto agli ufficiali di gara tenuto da alcuni dirigenti della stessa società, non trovava alcun supporto probatorio nel rapporto arbitrale e nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Ciò perché la relazione del citato collaboratore dell’Ufficio Indagini esplicitamente riporta che :” il sig. Bottaro Giuseppe, dirigente della società Licata, si adoperava per riportare la calma”, e che :” i soggetti che nel frattempo avevano fatto ingresso negli spazi interni venivano trattenuti alcuni dalle forze dell’ordine e altri da appartenenti al Licata Calcio”. Risulta, allora, evidente da un lato che non tutti i dirigenti del Licata abbiano tenuto un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti degli ufficiali di gara, ma che anzi qualcuno di loro abbia operato per superare la critica situazione che si era determinata e che opportunamente è stata evidenziata dai giudici di primo e di secondo grado, dall’altro che nel graduare le sanzioni da infliggere non si sia tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo di parte della dirigenza del Licata, che invece certamente avrebbe dovuto essere, a quei fini, preso in considerazione, così effettivamente incorrendo in un vizio, sub specie di contraddittorietà, della decisione adottata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Licata S.r.l. di Licata (Agrigento) riduce la squalifica del campo a tutto il 31.1.2008. Conferma nel resto.
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