F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA; DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI: DEL SIG. NICOLA FERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008, ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. B) PAR. V N.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE; DEL SIG. LUIGI MONTERISI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008 ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 202/CGF – RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA; DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI: DEL SIG. NICOLA FERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008, ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. B) PAR. V N.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE; DEL SIG. LUIGI MONTERISI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008 ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008) Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha irrogato le sanzioni di cui sopra, hanno presentato ricorso la società Massese, il rag. Ferrara e il dott. Monterisi, non contestando i fatti nella loro materialità ma sottolineando che le dichiarazioni non veridiche sarebbero dipese da un mero errore e non già da una volontà fraudolenta e comunque che il mancato pagamento delle ritenute Irpef è stato sanato autonomamente in epoca antecedente al deferimento della Procura. Nel ricorso si segnala infatti che, come pure considerato dal primo Giudice, l'errore sarebbe dipeso dalla circostanza che fino al mese di dicembre 2007 sui modelli F 24 non era richiesta l'indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenute Irpef; avendo dunque i deferiti, seppure svolga no la professione di commercialista, visionato tre deleghe di pagamento F 24 prima di sottoscrivere la dichiarazione Co.Vi.So.C. in questione, essi avrebbero ritenuto, senza dolo alcuno, che fosse stata rispettata anche la scadenza relativa al settembre 2007: per tali motivi i ricorrenti chiedono dunque una riduzione della sanzione inflitta. Nel corso della discussione orale il difensore dei ricorrenti ha illustrato nuovamente le proprie tesi ed ha confermato la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte; il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, rilevando che la medesima aveva già mitigato le conclusioni e le richieste sanzionatorie che essa Procura aveva formulato in prime cure. I fatti, nella loro materialità, non sono contestati. Quanto alla commisurazione delle sanzioni irrogate, questa Corte ritiene di confermare l'operato della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha correttamente adeguato e contenuto le sanzioni in considerazione del carattere non fraudolento della violazione. Tuttavia la mancanza di dolo – mentre persiste un profilo di colpa, anche a ragione della particolare competenza professionale dei due deferiti - non può consentire di escludere la sanzionabilità dei fatti contestati. Ed invero, la dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, C.G.S. è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.L. di Massa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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