F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 10 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DEL SIG. AUTIERO GENNARO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DALLA SORRENTO CALCIO AL CASALE CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 10 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 09 ottobre 2008
2) RICORSO DEL SIG. AUTIERO GENNARO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DALLA SORRENTO CALCIO AL CASALE CALCIO
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.2008)
Con ricorso presentato innanzi codesta Corte, il signor Autiero Gennaro ricorreva contro la decisione della Commissione Tesseramenti, che nella riunione tenutasi in data 13.3.2008, aveva deliberato di rigettare il reclamo, presentato dallo stesso Autiero, tendente ad ottenere l'annullamento del suo trasferimento definitivo dalla società "Sorrento Calcio" alla società "Casale Calcio". Il reclamo era fondato sostanzialmente sulla circostanza che, a dire del ricorrente, nè lui, nè i suoi genitori avevano sottoscritto il modulo federale necessario al trasferimento dell'atleta da una società all'altra. La Commissione Tesseramenti rigettava il reclamo in oggetto argomentando che: - il documento in oggetto era stato sottscritto sicuramente dal padre; - che la firma del calciatore (apposta non contestualmente) per alcune caratteristiche grafiche non appariva palesemente dissimile da quella contenuta nei documenti ufficiali; - che la falsità della firma della madre, pur essendo sicuramente elemento tale da inficiare la validità del tesseramento, nel caso di specie non assumerebbe rilevanza in quanto il comportamento successivo, pienamente consapevole del tesserato, avrebbe determinato una acquiescenza con impossibilità di far valere il vizio originario. In sostanza la Commissione Tesseramenti, dopo aver dato come provati i fatti posti a sostegno delle prime due argomentazioni sopra indicate, sancisce un principio secondo il quale i comportamenti successivi, peraltro oggetto di valutazione univoca da parte della Commissione stessa, nel caso di specie, avrebbero avuto una rilevanza tale da sanare i vizi derivanti dal mancato rispetto formale delle norme in tema di trasferimento. Il ricorso dell'Autiero è fondato e merita accoglimento per la dirimente considerazione che, ad avviso di questa Corte, il letterale tenore dell'art. 95 N.O.I.F., che richiede a pena di nullità la sottoscrizione del calciatore e di chi esercita la potestà genitoriale, non consente la sanabilità del vizio in forza di comportamenti successivi. Oltretutto è opinione di questa Corte che, nel caso di specie, non risulta accertata nemmeno lasottoscrizione dell'atleta sul modulo federale necessario al trasferimento, in quanto a fronte della decisa affermazione dell'interessato di non aver mai sottoscritto il documento in oggetto (con richiesta di eventuale perizia calligrafica) non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da contrastare fondatamente tale affermazione. Da un lato, infatti, è emerso che il modulo federale consegnato dal Sorrento Calcio al Casale Calcio non risultava sottoscritto dall'Autiero, dall'altro va rilevato che l'affermazione generica del dirigente del Casale Calcio che " le firme dei ragazzi furono raccolti nei 2/3 giorni sccessivi" non indica circostanze, tempi e luoghi per risultare apprezzabile processualmente.
Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Autiero Gennaro e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il vincolo del calciatore Autiero Gennaro in favore della società Sorrento Calcio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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