F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARA IVORNO/INTER DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008
3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARA IVORNO/INTER DEL 23.9.2007
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.2007)
L’arbitro della gara Livorno/Internazionale del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti, svoltasi il 23.9.2007, ha espulso, al 35’ del secondo tempo, il calciatore n. 13 dell’Internazionale F.C., Sisenado Douglas Maicon, “perché immediatamente dopo aver commesso un fallo su un giocatore avversario (facendolo cadere a terra) lo colpiva con un calcio prendendolo nel posteriore, senza causargli comunque alcuna conseguenza”. Sulla base del referto innanzi riportato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 56, del 24.9.2007, ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio ad un gluteo un calciatore avversario riverso al suolo per un precedente fallo (art. 19 comma 4 C.G.S.). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo l’F.C. Internazionale ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia Federale, sostenendo varie argomentazioni, qui di seguito riassunte: - inesatta qualificazione, da parte del Giudice Sportivo, della condotta del Maicon quale “violenta nei confronti di calciatori”; - conseguente incongruità della sanzione inflitta, peraltro assunta senza tener conto della derogabilità dei minimi edittali; - applicabilità, in fattispecie, della sospensione condizionale, almeno con riferimento alla seconda e terza giornata di squalifica, in analogia con l’ordinamento sportivo internazionale; ed ha concluso chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, “ridetermini, riducendola congruamente, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al giocatore Maicon Sisenado Douglas, diminuendola ad una sola giornata di squalifica, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata applicare il beneficio della sospensione condizionale della sanzione ove ed in quanto consentito”. All’udienza odierna l’avvocato Raffaelli, patrono del ricorrente pure intervenuto accompagnato al dirigente signor Branca, ha confermato i motivi dell’atto introduttivo del giudizio, assumendo che nella circostanza non si sia trattato di un fatto violento, certamente giustificativo dell’espulsione, ma privo di conseguenze e, comunque, caratterizzato dall’assenza di soluzione di continuità tra il fallo di gioco e la condotta sanzionata. illustrato, poi, il fondamento della richiesta della sospensione condizionale della sanzione, non prevista dal nuovo C.G.S. che, però, lascia spazi interpretativi per un’introduzione in via giurisprudenziale, ha ribadite le conclusioni già contenute nel ricorso, sottolineando che le novità ormative recentemente intervenute determinano le condizioni perché possano applicarsi sanzioni nferiori al minimo edittale. a Corte ha ritenuto, all’esito della discussione orale, di acquisire ulteriori chiarimenti dal signor Trefoloni, direttore della gara nella quale il fatto s’è svolto, il quale ha confermato che la condotta del Maicon fu violenta, in quanto caratterizzata da un calcio rivolto al gluteo di altro calciatore riverso. a questione all’esame del Collegio concerne la doglianza dell’F.C. Internazionale, avverso la qualifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al calciatore Sisenado Douglas Maicon a sanzione della condotta da lui tenuta nel orso della gara del campionato nazionale di serie A Livorno/Internazionale, disputata il 23 settembre 2007. l ricorso è infondato e deve essere respinto. Come già riportato in fatto, il direttore della gara in questione ha descritto a referto che il Maicon è stato espulso al 35’ del secondo tempo per aver colpito con un calcio diretto al gluteo un calciatore avversario già caduto in terra per il precedente fallo di gioco da lui stesso commesso. Rispetto ai fatto descritti a referto, confermati dal direttore di gara nel supplemento informativo che il Collegio ha ritenuto di acquisire al termine del dibattimento e per chiarire il dubbio insinuato alla ricorrente circa l’effettiva consistenza della condotta del Maicon, non è ravvisabile alcun motivo di censura nella decisione assunta dal Giudice Sportivo in rapporto a quanto il tesserato ha commesso, in quanto la squalifica inflitta corrisponde a quanto tipizzato dall’articolo 19, comma 4, lettera b], del C.G.S.. Dunque la sanzione non è incongrua in rapporto alla condotta tenuta dal tesserato e non vi sono motivi per disattendere le conclusioni alle quali è giunto il G.S. nella decisione oggetto di gravame, n quanto le argomentazioni della ricorrente sono essenzialmente rivolte a contestare la qualificazione della condotta tenuta dal Maicon, la quale invece è stata correttamente qualificata, così come confermato anche dal direttore di gara, gli atti e le dichiarazioni del quale costituiscono fonte privilegiata per espressa previsione regolamentare. a osservato, altresì, che la qualificazione della condotta come violenta prescinde tanto all’inerenza al gioco – poiché, al proposito, l’articolo 19, comma 4,lettera b] C.G.S., innanzi richiamato, non opera alcuna distinzione in merito al fatto che essa sia stata tenuta o meno “in fase i gioco” – quanto dalle conseguenze che essa determina su chi la subisca, le quali ne costituiscono, semmai, l’ulteriore conferma e dalle quali discende l’inflizione a chi la tenga della più grave, autonoma, sanzione che l’articolo 19 C.G.S. commina al punto c] del comma 4. é, alla luce di quanto dei motivi che precedono, il Collegio scorge valide ragioni per una riduzione della sanzione applicata al Maicon in misura inferiore al minimo edittale. Quanto, infine, all’ applicazione della sospensione condizionale, lo stesso patrono del ricorrente a confermato, al dibattimento, che trattasi di istituto non previsto dalle norme vigenti, né il collegio ritiene di dover aderire alla prospettata possibilità di un’applicazione dell’istituto stesso per analogia con il regolamento internazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale1908 di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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