F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARA VELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007 con mitivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO 2008 4. RICORSO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARA VELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito della gara svoltasi il 2.9.2007 tra l’U.S. Lecce e la società Avellino Calcio valevole per il Campionato “Serie B Tim”, deliberava, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007, a carico del calciatore Angelo Mariano De Almeida, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per aver “al 26’ del secondo tempo, a seguito di un fallo di giuoco subito, colpito un avversario con un pugno al petto, senza alcuna conseguenza fisica”. a società. U.S. Lecce – con atto spedito il 27.9.2007 – ha proposto formale reclamo avverso detta decisione chiedendo a questa Corte di Giustizia Sportiva di “ridurre la sanzione comminata al calciatore ad una giornata di squalifica”; in subordine, “commutare le restanti due giornate espiande in ammenda; in ulteriore subordine ridurre la sanzione comminata al signor De Almeida Angelo Mariano a quella di giornate due di squalifica; in estremo subordine … comminare a sanzione di due giornate di squalifica commutando la restante parte in ammenda”. fondamento di dette domande, la società ricorrente ha dedotto che “dalla dinamica complessiva degli accadimenti, ex actis evincibile, … l’atto posto in essere” dal calciatore sarebbe da collocarsi nel … novero del tentativo di allontanamento dell’avversario con conseguente carenza sia dell’elemento materiale che di quello soggettivo di cui alla fattispecie ipotizzata dall’art. 9, comma 4, lett. b) C.G.S. e Reg. Giuoco Calcio”. n altre parole, la società appellante ha rilevato che la condotta del calciatore incriminato on poteva essere inquadrata come “condotta violenta” di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), del novellato C.G.S., in quanto caratterizzata da “uno scarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva”. Circostanza, peraltro, confermata – a parere della reclamante – dal fatto che “il destinatario” della condotta “non ha riportato alcuna conseguenza fisica neppure in via transitoria ed ha potuto normalmente proseguire la propria gara”. All’udienza del 28.9.2007 è comparso l’avv. Saverio Sticchi Damiani, difensore dell’U.S. Lecce, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il gravame va parzialmente accolto. Preliminarmente, occorre rilevare che – come risulta dal rapporto del 1° Assistente dell’arbitro, signor Paolo Conca – “al 26’ II° tempo, il n. 6 del Lecce signor De Almeida Angelo reagiva ad una trattenuta del n. 5 dell’Avellino signor Mengoni Andrea colpendolo al petto con un pugno di normale forza”. Inoltre, il medesimo assistente - interpellato da questa Corte, ai sensi dell’art. 34, commi 4 e 5, C.G.S., per acquisire ulteriori chiarimenti sulle modalità dell’evento - ha dichiarato che entrambi i calciatori erano quasi a contatto fisico e che il De Almeida, nel voltarsi per respingere colui che lo strattonava, lo aveva colpito con la mano chiusa a pugno. Alla luce di quanto confermato dall’Ufficiale di gara, questa Corte ritiene che la fattispecie de qua deve essere qualificata, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivo, quale “condotta violenta”, fattispecie che è sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, salva l’applicazione di attenuanti o di aggravanti, con la squalifica minima per tre giornate. Infatti, la stessa modalità con la quale è stato colpito il calciatore Andrea Mingoni (pugno chiuso e non a mano aperta, seppur “di normale forza”) è chiaro indice della volontà di esercitare violenza in suo danno. Tutto ciò premesso, le modalità dell’azione incriminata - entrambi i giocatori erano vicinissimi, se non addirittura a stretto contatto fisico, in più la trattenuta della maglia dell’incolpato dalle spalle e la necessità del medesimo di sottrarsi dalla presa – fanno, però, ritenere che il gesto del De Almeida sia stato essenzialmente finalizzato a liberarsi, seppur con un mezzo (pugno) certamente avente potenzialità offensiva e violenta; risulta, inoltre, che il colpo inferto, da distanza ravvicinatissima (come ha confermato l’assistente), non abbia prodotto alcun effetto dannoso al Mingoni. Dette circostanze, inducono, quindi, questa Corte a ritenere che nel caso in esame sussista il presupposto per potere applicare l’attenuante di cui si fa cenno all’art. 19, comma 4, del C.G.S., e che, di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, per tale gesto violento di allontanamento dell’avversario, possa essere ridotta nel senso che la terza giornata inflitta deve essere commutata nell’ammenda di Euro 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore De Almeida Angelo Mariano la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di Euro 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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